Il caso SEVIC: la Corte di giustizia CE (causa C-411/03, 13 dicembre 2005) declina il diritto di libertà di stabilimento ex Artt. 43 CE e 48 CE in una fusione transfrontaliera tedesca

AutorCesare Licini
CargoNotario de Pesaro (Italia)
Páginas125-133

OBSERVATORIO DE DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO OBSERVATORI DE DRET INTERNACIONAL I COMPARAT

Coordinador:

ENRIQUE BRANCÓS NÚÑEZ

Il caso SEVIC: la Corte di giustizia CE (causa C-411/03, 13 dicembre 2005) declina il diritto di libertà di stabilimento ex Artt. 43 CE e 48 CE in una fusione transfrontaliera tedesca

Cesare Licini

Notario de Pesaro (Italia)

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La sentenza della Corte di giustizia CE (Grande Sezione) nel procedimento C-411/03, 13 dicembre 2005 (Libertà di stabilimento - Artt. 43 CE e 48 CE - Fusioni transfrontaliere - Rifiuto d`iscrizione nel registro nazionale delle imprese - Compatibilità; avvocato generale Antonio Tizzano) dichiara che:

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l`iscrizione nel registro nazionale delle imprese della fusione per scioglimento senza liquidazione di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest`ultima ad altra società, sia general- mente rifiutata se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre è possibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione hanno entrambe sede nel territorio del primo Stato membro.

1. Il caso

Mediante atto di fusione, la SEVIC Systems AG (SEVIC), con sede in Germania e la Security Vision Concept S.A. (SVC), con sede in Lussemburgo stipulano lo scioglimento senza liquidazione di quest`ultima società e la trasmissione universale del suo patrimonio alla prima1.

L`Amtsgericht Neuwied (tribunale di primo grado) respinge la domanda d`iscrizione nel registro tedesco delle imprese, dell`assorbimento per incorporazione della lussemburghese Security Vision Concept S.A. (SVC), ancorchè da parte di una società di nazionalità tedesca, e ciò in base all`art. 1 dell`Umwandlungsgesetz (legge tedesca sulla trasformazione di società) 28 ottobre 1994 (BGBl. I, 3210, come modificata da ultimo in data 12 giugno 2003), che consente la fusione esclusivamente tra società-soggetti di diritto tutte con sede nel territorio nazionale tedesco (art. 1, n. 1, punto 1), mentre non consente l`iscrizione nel Page 126 registro nazionale delle imprese, delle fusioni transfrontaliere di società pur con sede in Germania e nel ruolo di incorporanti, con società stabilite in altro Stato membro.

La società tedesca SEVIC incardina la causa, opponendo contro detta norma che essa ha l`effetto di produrre l`impedimento di una manifestazione legittima della libertà di stabilimento di soggetti comunitari, secondo l`interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE; la vertenza giunge alla cognizione del Landgericht Koblenz tedesco, il quale a sua volta ai sensi dell`art. 234 CE, sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 43 CE e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che è in contrasto con la libertà di stabilimento delle società il fatto che ad una società estera europea si neghi l`iscrizione della fusione da questa prevista con una società tedesca nel registro tedesco delle imprese ai sensi degli artt. 16 e segg. dell`[UmwG], in quanto l`art. 1, n. 1, punto 1, dell`[UmwG] prevede la trasformazione solo a favore di soggetti di diritto aventi sede in Germania".

2. Il thema decidendum

La Corte di giustizia CE osserva preliminarmente che da questa disciplina tedesca deriva una disparità di trattamento tra le fusioni interne e quelle transfrontaliere e quindi il thema decidendum è capire se "gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l`iscrizione nel registro nazionale delle imprese della fusione per scioglimento senza liquidazione di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest`ultima ad altra società, sia generalmente rifiutata se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre è possibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione hanno entrambe sede nel territorio del primo Stato membro."

Il problema affrontato dalla CG nella sentenza in esame non è di d.i.p., perché non si tratta di svolgere un`operazione di qualificazione di una società in un ordinamento giuridico dato (la lex fori qui è il diritto tedesco) per individuare quale ne sia la legge di appartenenza, la legge che impone originariamente personalità, struttura e caratteristiche all`ente: la lex societatis dell`incorporata in questo caso è già accertata, ed è la lussemburghese, ed è a causa di questa nazionalità estera, che la legge tedesca infligge ad una società legalmente costituita in un altro Stato membro, la conseguenza della sua incapacità di compiere un atto giuridico da iscrivere in un pubblico registro.

La pronunzia è dunque volta alla riaffermazione di una libertà fondamentale del Trattato di Roma in corrispondenza di un`operazione tipica, così profondamente intrinseca alla vita delle società da poterne segnare un intero corpo di disciplina, e quindi si muove all`interno di logiche e di dinamiche di trattamento non discriminatorio dei soggetti che sono squisitamente comunitarie; tuttavia è di particolare interesse perché si pone in ter- mini tali da emigrare dal proprio territorio, per andare ad incidere in modo sostanziale sulle tradizionali discipline nazionali che gestiscono gli stessi effetti strutturali che derivano alla personalità e all`organizzazione di una società, dalle sue possibili vicende "circolatorie" all`interno dello spazio unico europeo, così cambiando profondamente la percezione e l`apprezzamento del fenomeno da parte della lex fori.

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L`applicazione delle disposizioni degli artt. 43 CE e 48 CE, le cui libertà fondamentali esercitano un efficacia diretta e immediata, incide sulle tradizionali funzionalità e questioni di diritto materiale, e di d.i.p. circa i criteri di collegamento ai fini della individuazione della lex societatis, e sulle conseguenze del "trasferimento" transfrontaliero della sede di una società comunitaria, qualunque sia lo schema tecnico-giuridico adottato per conseguire questo risultato imprenditoriale. Queste norme sono e restano competenza dei singoli Stati membri, ma simultaneamente la loro efficienza è sottoposta criticamente al diritto materiale di origine comunitaria, che continua a non incidere direttamente sulla capacità degli Stati membri di organizzare liberamente le rispettive norme anche di conflitto, ma impone tuttavia una sorta di verifica del rispetto di fonte sovra-nazionale, delle norme nazionali inidonee.

La conseguenza è che in virtù dell`efficacia sovraordinata delle norme comunitarie su quelle nazionali, le prime finiscono ab externo per disattivare cruciali segmenti di norme nazionali in materia societaria; il paradigma si fonda sul pregiudiziale riconoscimento dell`efficacia immediata dei principi comunitari, i quali nel caso in cui il diritto nazionale non superi la "prova di conformità comunitaria", producono un effetto di disattivazione delle norme nazionali impeditive del libero stabilimento, garantito nei movimenti transfrontalieri di qualsiasi tipo delle società. Ben...

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