Il certificatore non è una Certification Authorithy

AutorManlio Cammarata.
CargoDirector Interlex (http://www.interlex.com)

Alcuni internet provider, lettori di questa rivista, chiedono: come si fa a diventare certificatori ed essere iscritti nel registro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione? A parte il fatto che l'AIPA non ha ancora emanato la circolare sulle procedure di registrazione prevista dall'articolo 16 delle regole tecniche , è molto difficile che un provider italiano possa avere i requisiti richiesti dalla legge. Leggiamo il DPR 513/97:

Art. 8 - Certificazione

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo 3:

  1. forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

  2. possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

  3. affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;

  4. qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

Dunque al primo punto c'è la "forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria". Qualcuno a questo punto chiederà a quanto ammonta questo capitale. Basta trovare la "legge bancaria", cioè il DLgs 1. settembre 1993, n. 385 per scoprire, all'articolo 14, comma 1, che "La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: [...] b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia". E siamo ancora al punto di partenza, perché la determinazione è contenuta nelle "Istruzioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1994, n. 42: 12.500.000.000, dodici miliardi e mezzo! Se la cifra non è un problema, possiamo considerare i requisiti dei rappresentanti...

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