Direttiva che istituisce un quadro generale in tema di informazione e consultazione: recepita in Italia

AutorVincenzo Ferrante
CargoProfessore associato di Diritto del lavoro e di Diritto della previdenza sociale. Università Cattolica di Milano
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Con il d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 si è provveduto a disporre un "quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori". Il provvedimento è inteso alla trasposizione della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che reca la stessa intestazione.

Attraverso tale direttiva si è cercato di dare un quadro coerente ed unitario delle diverse discipline che, nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali, prevedono diritti di informazione o di consultazione a favore delle rappresentanze dei lavoratori (in Italia, per es., norme di questo tipo sono previste dalla legge n. 223/1991, in tema di licenziamento collettivo e CIGS, nonché dalla legge n, 428/1990 e dall’art. 2112 c.c., in tema di trasferimento di ramo d’azienda).

Il provvedimento normativo si limita a fissare solo un quadro generale, seppure attraverso norme cogenti, delegando alla contrattazione collettiva (art. 1 co. 2) la più precisa definizione delle "modalità di informazione e consultazione", in modo tale "da garantire comunque l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi".

Procedendo all’esegesi delle disposizioni, si deve innanzi tutto segnalare come il provvedimento si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori, adottando quindi una soglia dimensionale che, seppure non inedita (era stata utilizzata per la prima volta dalla finanziaria per il 2007, in relazione alla devoluzione all’INPS del TFR) è certamente insolita nel settore del diritto sindacale, dove, piuttosto, ha assunto rilievo sino ad ora il limite dei 15 dipendenti, come criterio in relazione al quale disporre una diversa disciplina in caso di licenziamento illegittimo nonché la presenza di RSA.

La soglia numerica occupazionale si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. Regole speciali si applicano per i calcolo dei lavoratori atipici.

Il decreto è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avvenuta lo scorso 21 marzo 2007. Tuttavia per le imprese con meno di 100 dipendenti è previsto un periodo transitorio che verrà a scadenza il 23 marzo 2008 (art. 9).

L’art. 4 co. 3. prevede le seguenti materie come oggetto di informazione e consultazione:

  1. ...

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