Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo

AutorMassimiliano Piras
Páginas207-217

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I Tutela della persona e trasporto aereo

Nel contratto di trasporto aereo si pone come fonte di incertezza la questione del risarcimento del danno alla persona trasportata. Poiché tra le obbligazioni del vettore rileva, allo stesso rango del trasferimento, l’esecuzione della prestazione di protezione del passeggero, la tutela della persona dovrebbe operare nella massima pienezza e tradursi tanto nel risarcimento dei danni materiali quanto nella riparazione dei pregiudizi non patrimoniali, cioè quei danni che non sono suscettibili di immediata valutazione monetaria. Tuttavia, mentre la prima categoria di danni viene senz’altro riconosciuta all’interno della responsabilità contrattuale del vettore, la seconda è di incerta riparabilità, in parte per le discussioni ancora in corso nei singoli ordinamenti giuridici sulla risarcibilità del dommage moral1 e in parte perché le fonti internazionali, come è noto, sembrano limitare il risarcimento del danno al solo caso delle lesioni fisiche del passeggero.

Il richiamo al danno morale, in contrapposizione al danno patrimoniale, benchè diffuso nel diritto continentale, appare altresì impreciso. Il termine, di derivazione francese, è sconosciuto al diritto anglosassone, e, in Italia, dove è ulteriormente qualificato come danno morale soggettivo, indica la sofferenza e l’affiizione della vittima, spesso transeunte e di carattere esclusivamente spirituale. Questo costituisce solo un aspetto del danno non patrimoniale, così come i damages da emotional distress o mental anguish sono solo una parte dei non economic damages risarcibili nella common law.

Si intende perciò perché sia preferibile utilizzare locuzioni più comprensive, come quella di danno non pecuniario o di pregiudizio non eco-

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nomico2, o, appunto, danno non patrimoniale per definire una lesione che, a differenza di quello che colpisce direttamente i beni della vittima, incide sulla persona del danneggiato, compromettendone in alcuni casi la salute, in altri il benessere, o la reputazione e l’immagine, o lo svolgersi ordinario della propria esistenza.

In ogni settore della vita e dell’economia si è assistito a un incremento delle situazioni in cui viene affermato il diritto del danneggiato a essere indennizzato per i danni non direttamente legati a una lesione patrimoniale3.

Non sempre tuttavia i confini della fattispecie sono chiari. In estrema sintesi, si tratta di selezionare, tra i vari aspetti della personalità dell’individuo, quali siano gli interessi degni di essere protetti con la tutela risarcitoria.

Alcuni ordinamenti, pertanto, considerano questa tipologia risarcibile solo in presenza di una previsione esplicita o implicita della legge4, altri lo ammettono con più larghezza, salvo poi elaborare percorsi interpretativi complessi per individuare le situazioni tutelate e per evitare di dare ingresso alla protezione di posizioni soggettive banali o inconsistenti.

È stata soprattutto la giurisprudenza a selezionare, tra i tanti interessi dell’essere umano, quelli che sono in concreto meritevoli di considerazione.

Un esempio può essere offerto dal diritto italiano, dove il travaglio è stato particolarmente intenso ed è culminato nella individuazione di una categoria unitaria di danno non patrimoniale, all’interno della quale viene ricompreso il danno morale soggettivo, e il danno biologico, inteso come lesione dell’equilibrio psico-fisico della persona riscontrabile attraverso un accertamento medico-legale. In questa viene altresì riassorbito il danno esistenziale, costituito dalla inabilità della persona, in seguito all’evento dannoso, a realizzare se stessa all’interno dei rapporti sociali in modo da diminuire la qualità della propria esistenza.

Per evitare di dare riscontro a domande futili, la Corte di Cassazione5, oltre alle situazioni già previste dalla legge, nazionale o comunitaria, attribuisce dignità solo alle pretese fondate su diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione. Inoltre, riconoscendo la controversa categoria dei danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale, la suprema corte dichiara tutelabili le posizioni soggettive che nascono da un contratto che nella sua causa concreta contempli prestazioni dirette alla tutela della persona. Tra queste ipotesi la Cassazione

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ammette esplicitamente il contratto di trasporto6, in quanto la stessa legge include tra le obbligazioni contrattuali il presidio di interessi non patrimoniali del trasportato.

La corte italiana vuole riferirsi alla responsabilità del vettore per i danni da morte o lesione del passeggero e sottintende che sia obbligo del vettore risarcire il danno biologico e, nel caso di inadempimento che sostanzi un reato (come quando ci siano delle lesioni), anche il risarcimento di qualunque altro interesse leso. In questo secondo caso l’esistenza del reato rende superfiue le valutazioni sulla ingiustizia (ancorata ai diritti inviolabili della persona) e sulla gravità del danno, che sono già state compiute dal legislatore quando ha protetto l’interesse leso con la norma penale.

Su un piano più generale, l’insieme dei danni non patrimoniali risarcibili nel trasporto appare tuttavia più ampio di quanto la Cassazione suggerisce in base alle ultime considerazioni. Nelle ipotesi in esame, infatti, il danno è una conseguenza dell’inadempimento e questo non si esaurisce nella lesione alla persona, bensì comprende tutti gli effetti non patrimoniali della mancata esecuzione del contratto di trasporto, in relazione tanto al dovere di portare il passeggero a destinazione incolume, quanto all’obbligo di eseguire correttamente il trasferimento suo e quello del suo bagaglio.

Esso comprende perciò i danni non patrimoniali causati dalla morte del passeggero, quelli subiti direttamente e quelli sopportati dal coniuge e dai congiunti per l’interruzione del rapporto familiare, nonchè quelli che traggono origine dalle lesioni prodottesi a seguito dell’incidente.

Ulteriore fonte di danno non patrimoniale, inoltre, possono essere le ipotesi del ritardo nel trasporto e alla partenza, e la mancata esecuzione del contratto, nonchè quelle di ritardo nella riconsegna del bagaglio e la perdita o distruzione di esso.

Per tutte queste ipotesi la rilevanza non è automatica ma un interrogativo da valutare alla luce della normativa interna e internazionale vigente e dei parametri sopra indicati.

II Il danno non patrimoniale per la morte o le lesioni del passeggero nel trasporto aereo internazionale

Nel trasporto aereo internazionale la risarcibilità del danno non patrimoniale è ancora oggi discussa.

La Convenzione di Montreal del 1999, attraverso l’art. 29, esclude espressamente che possano essere stabiliti a carico del vettore danni punitivi e, più in generale, danni di natura non compensativa, danni, cioè, che non siano diretti a ristorare un pregiudizio subito dal patrimonio del

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danneggiato, ma non prende alcuna posizione sull’ammissibilità del risarcimento del danno morale. Questo profilo è pertanto lasciato alle regole vigenti nei singoli ordinamenti, stante il disposto dello stesso art. 29, nel quale, in sostanza, si abilita il giudice ad applicare le regole del tribunale adito per individuare il contenuto dei diritti delle persone che agiscono in giudizio7.

Su questa soluzione non infiuisce la diffusa interpretazione della Convenzione, che comporta l’esclusione della responsabilità del vettore per le lesioni mentali subite del passeggero.

Questo aspetto è ancora controverso, ma non altro significato sembra doversi attribuire al mantenimento, nella Convenzione di Montreal, della dibattuta formulazione dell’art. 17 che, in modo analogo all’art. 17 della Convenzione di Varsavia del 1929, circoscrive i danni risarcibili a quelli provocati esclusivamente dalla morte o dalle lesioni corporali.

Tuttavia, la Convenzione, non prevedendo il risarcimento delle lesioni mentali, o, meglio, concentrando l’oggetto della responsabilità nella bodily injury, non esclude affatto il risarcimento del danno morale o, meglio, del danno non patrimoniale. È vero che le lesioni mentali producono normalmente conseguenze di carattere non pecuniario, ma, a prescindere dal fatto che anche la malattia psichica può produrre effetti economicamente valutabili, come per esempio le spese per le cure, quando si parla di danni non economici ci si riferisce alle conseguenze pregiudizievoli di un deter-minato evento e non al fatto dannoso in sé considerato.

Il danno-evento, nella disciplina della responsabilità del vettore, è costituito dalla morte o dalla lesione fisica del passeggero, dal ritardo o dalla perdita o avaria del bagaglio, mentre il danno-conseguenza può essere di carattere patrimoniale o anche non patrimoniale, fermo restando che la lesione mentale, danno-evento, non è compresa tra le ipotesi di eventi risarcibili8.

Da ciò...

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