La propieta della terra: aspetti di alcuni problemi attuali. Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 15 de marzo de 1971

AutorEnrico Basanelli
Cargo del AutorProfesor

LA PROPIETA DELLA TERRA: ASPETTI DI ALCUNI PROBLEMI ATTUALI

CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA ACADEMIA MATRITENSE DEL NOTARIADO EL DÍA 15 DE MARZO DE 1971

POR EL PROFESOR ENRICO BASANELLI

  1. Alla proprietá fondiaria il códice civile dedica una dettagliata disciplina nel convincimento che la destinazione effettuata dal soggetto e l'attivitá económica che egli svolge utilizzando la térra, coinvolgono interessi della collettivitá.

E' tanto tempo che si dice e si ripete: ai diversi beni corrispondono diversi regolamenti della propríetá e, quindi, le propríetá sonó diverse in correlazione ai di versi beni. E la formula per molti anni nullaltro ha inteso esprimere se non una situazione di equilibrio tra la categoría tradizionale unitaria e la varíetá dei contenuti secondo la natura dei beni. Ma il dilatarsi dei pubblici interessi specialmente nei confronti della utilizzazione dei beni produttivi ha avuto per conseguenza-secondo alcuni- sia il moltiplicarsi della varíetá dei regolamenti della propríetá, sia l'approfondirsi delle differenze tra loro, di guisa che, a causa dei diversi aspetti che le propietá, assumono esse non sarebbero piú riconducibili ad un único e compatto istituto. Non piú, dunque, la propríetá, ma diversi tipi di propríetá.

E' una dottrina a tutti nota, e che in Italia ha avuto eleganti ed approfondite elaborazioni.

Dico súbito che non seguo questa corrente di pensiero per la primaría ragione -giá da altri manifestata- che noi ríconosciamo nella propríetá alcuni caratterí essenziali e lá dove questi caratterí difettano, quel dirítto non si qualifica come dirítto di propríetá, ma come un dirítto diverso. E giá la Costituzione (art. 42) riconosce e garantisce la propríetá dei prívati facendo ríferímento ad un istituto unitario; e cosi anche il códice civile (art. 832), che definendo la proprietá come «il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico», considera il diritto nella sua unitá, pur riconoscendo spazio a norme diverse in correlazione all.giáa varietá dei beni. Ovviamente le limitazioni e i vincoli al godimento del bene, secondo la sua destinazione, restringono progressivamente le facoltá in questi tempi, per i motivi a tutti ben noti, ed il problema sta appunto nello stabilire il momento in cui il progredire delle limitazioni incida e dissolva quelli che sonó i caratteri riconosciuti della propietá, il godimento pro se, il titolo trasmissibile ai figli, il potere che consente di disporre per testamento e per contratto, e cioé il dirítto di godere e di disporre rícordato dal códice civile.

Il dirítto di godimento del proprietarío ha il suo precedente immediato nel potere di attribuire al bene la destinazione económica, ed é importante sottolineare che la realizzazione di questa scelta determina la disciplina giuridica del bene. Cosi se destino la térra alia coltivazione e la coltivo, essa sará soggetta al regolamento della proprietá rurale; se vi costruisco un edificio, sará sotto la normativa della proprietá edilizia; se vi scavo un bacino e creo un lago, il regime sará quello delle acque prívate.

A me sembra certo che solo dalla volontá del propríetarío dipende la scelta della destinazione del bene, fino a quando non leda una situazione precostituita e tutelata a favore del terzo e dipende altresi la differenziata disciplina giuridica (ivi compresa la scelta tra bene d'uso e bene produttivo, a cui oggi si attribuisce tanto significato sociale; es. destinazione della térra a giardini e a parco, ornamenti della villa, o, invece alia coltivazione; destinazione dell´ edificio ad abitazione propria o a cinematógrafo). E questo potere del proprietarío é anteríore al differenziarsi delle varíe proprietá, sta prima dei diversi regolamenti speciali, e costituisce una delle caratteristiche essenziali del dirrito di proprietá come espressione del godimento pro se.

Esiste, dunque, tuttora un concetto unitario di proprietá. Non attribuisco alia proprietá il valore di una forma astratta immutabile; la plasticitá del suo contenuto permette che rientrino nel concetto unitario il godimento dei beni il quale si svolge in modo diverso, in armonía con i finí perseguiti dalla legge, che nel disporre le varíe discipline tiene contó oltre alTintersse del singólo (godimento pro se) l'interesse della collettivitá ed insieme li concilia.

  1. Dette queste cose, lascio súbito l'argomento. E' inutile trattare il problema della proprietá in termini astratti, e passo a considerare un caso concreto, la proprietá del bene térra ed alcuni tra gli aspetti particolari della legislazione italiana in cui molti ravvisano sintomi certi della crisi dell´ istituto. E cioé il ríconoscimento che la proprietá della térra ha una funzione sociale, in quanto il propríetarío nel goderla pro se non puó prescindere dai sovrastanti fini d'interesse collecttivo, che, dunque, lo assoggettano a responsabilitá verso lo Stato.

    E´ significativo che un articolo della Carta costituzionale (art. 44) sia dedicato alla proprietá ternera e contenga un catalogo dei vincoli, limiti e obblighi che la legge impone ad essa «al fine di conseguiré il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali». Il miracolo annuale della fruttificazione della térra, per cui le antiche religioni prescrivevano riti collettivi di propriziazione e di ringraziamento, il miracolo non si produce nell'interesse del singólo proprietario, bensi per il bene di tutta la collettivitá. Ma affinché l'agricoltura progredisca e la produzione si accresca e ne partecipino anche i non proprietari, la Costituzione prevé de interventi legislativi che obbligano e vincolo il proprietario.

    Non é possibile comprendere l'ordinamento della proprietá rurale nel códice, se non si fissa l'attenzione su questo punto: l'esercizio dell'agricultura nell ordinamento italiano é considerata una forma d'impresa. Perché il seme di grano.muoia e la spiga cresca forte e gremita é necessaria un'attivitá deiruomo organizzata con lavoro e capitali, volta a sollecitare, assecondare, proteggere e dirigere lo sviluppo della...

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