Jurisprudència estrangera

AutorAntoni Milian i Massana
Páginas282-294

Page 282

Reproduïm la sentència (30 de setembre) 18 d'octubre de 1983, núm. 312 de la Cort constitucional d'Itàlia. En aquesta sentència la Cort declara la constitucionalitat de l'art. 1 de la Llei provincial de Bolzano de 3 de setembre de 1979, núm. 12, pel qual es disposa el requisit d'un coneixement adequat de l'alemany i de l'italià tant pel que fa al personal sanitari com per a les categories no mèdiques que integren el servei sanitari nacional, entre les quals hi ba els farmacèutics. Així mateix, la Cort rebutja el conflicte d'atribucions plantejat pel President del Consell de Ministres contra el Ban del Metge provincial de la província autònoma de Bolzano, de 30 de maig de 1980, pel qual es convoca concurs per a l'assignació de farmàcies vacants i per a l'establiment de noves framàcies en l'esmentada província, bo i disposant a l'art. 10 que l'atorgament de l'autorització per a l'exercici de la farmàcia està subordinat a la possessió del certificat corresponent al coneixement de la llengua italiana i alemanya segons el nivell exigit a la carrera directiva.

Sentència (30 de setembre) de 18 d'octubre de 1983, de la Cort Constitucional d'Italia

1) Nel giudizio di legitimità costituzionale dell'art. 1 delia l.p. Bolzano 3 settembre 1979, n. 12 (servizio sanitario provinciale — conoscenza delia lingua tedesca) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1980 dal Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da D'An-drea Sergio ed altri contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delia Repubblica n. 345 del 1981;

2) nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Província autonoma di Bolzano, ricorso notificato il 29 luglio 1980, depositato nella cancelleria delia Corte costituzionale il 4 agosto succes-sivo e iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1980, per conflicto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Medico provinciale di Bolzano in data 30 maggío 1980, con il quale à stato bandito concorso per titoli e per esami per l'assegnazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione della Provincia.

Visti gli atti di costituzione di D'Andrea Sergio ed altro di Cirio Maria Elisa ed altri a delia Provincia autonoma di Bolzano e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e delia Provincia autonoma di Bolzano; udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il giudice relatore Alberto Malagugini;Page 283udito l'avv. Massimo Severo Giannini per D'Andrea Sergio ed altro, l'avv. Umberto Pototschnig per Cirio Maria Elisa ed altri, l'aw. Giuseppe Guarino per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giacomo Mata-loni per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto. — 1. Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un bando di concorso per il conferimento di 24 sedi farmaceuti che indette dal Medico provinciale di Bolzano il 30 maggio 1980 e pubblicato nel Boll. Uff. della Regione T.A.A. n. 31 del 10 giugno 1980 (suppl. ord. n. 1), bando nel quale era tra l'altro richiesto (art. 10) il possesso di un attestato comprovante la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, giusta quanto previsto dall'art 1 della l.p. 3 settembre 1979, n. 12, il Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, con ordinanza del 16 dicembre 1980 sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'última disposizione assumendone il contrasto con gli artt, 3, 6 e 41 della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-AIto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 48 della 1. 23 dicembre 1978, n. 833, e con gli artt. 8, 9, 100 e 107 del citato Statuto in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato e integrato dal dJP.R. 31 luglio 1978, n. 571.

Il citato art. 1, disponendo che «al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della 1. 23 dicembre 1978, n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo I del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752» (contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-AIto Adige in materia di proporzionale negli uffici stata-li siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), richiama, tra l'altro le disposizioni di tale decreto (art. 3 e 4) rego-lanti le modalità per l'accertamento —da parte di apposite commissioni pari-tetiche— della conoscenza della lingua italiana e tedesca, «adeguata alle esigen-ze del buon andamento del servizio» e per il rilascio del conseguente attestato.

La norma de qua violerebbe innanzitutto —secondo il Consiglio di Stato— il principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, in quanto questo «postula l'insussistenza di distinzioni basate anche sulla lingua», nonché l'art. 6 Costituzione, «che demanda alle leggi dello Stato le competenza in ordine alia tutela delle minoranze linguistiche». Né una competenza della Provincia di Bolzano sarebbe desumibile da altre norme costituzionali, essendo stato, in-vece, riconosciuto da questa Corte che «la competenza normativa in ordine all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba essere regolato (sent. n. 1/1961).

Sul rilievo, ínoltre, che le farmacie «nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese prívate sia pure sottoposte e rigorosi controlli» (sent. n. 68/ 1961), il Consiglio di Stato assumeva il contrasto della norma impugnata con l'art. 41 Cost., in quanto con essa l'attività professionale di farmacista verreb-Page 284be «ingiustificatamente sottoposta a particolari condizioni restrittive» esulanti dalle attribuzioni legislative della Provincia di Boizano.

Essendo poi la tutela delle minoranze linguistiche locali —ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di autonomía (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 679)— espressa-mente ricompresa tra gli interessi nazionali, il giudice a quo sosteneva che essa potrebbe essere disciplinata solo atraverso la normativa statale, senz che sia consentita in proposito un'interpretazione estensiva dei successivi artt. 8 e 9, regolanti la potestà legislativa provinciale: e ciò, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 32/1960, ove è affermata l'esclusiva potestà del legislatore statale in materia di uso della lingua e di tutela delle minoranze linguistiche. La norma provinciale sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 100 del medesimo Statuto, che riconosce al cittadino di lingua tedesca della provincia di Boizano la facoltà di usare la propia Iingua nei rapporti con gli uffici guidiziari, con gli organi ed uffici della p.a. situati nella provincia e «con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia». Tale regola statutaria vedrebbe infatti circoscritto li suo ambito applicativo dalle relative norme statali di attuazione (d.P.R. 752/1976, modificato con d.P.R. 751/1978), le quali obbügano alla conoscenza delle due lingue solo «coloro che instaurano un rapporto d'impiego con le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nella provincia di Boizano» (art. 1) nonché «coloro che instaurano un rapporto di lavoro con concessionari di publici servizi» (artt. 20 e ss.) e non anche, quindi, i concessionari stessi. E nello stesso senso, l'art. 8 d.P.R. 571/1978 specifica che la regola del bilinguismo si applica agli enti pubblici economici solo per le attività costituenti esercizio di un servizio di pubblico interesse in concessione. Mancando perciò una specifica norma statale di attuazione (secondo quanto previsto dall'art. 107 dello Statuto) tale obbligo non sarebbe estensibile ai titolari di farmacia.

Il regime cui è assoggetto il servizio farmacéutico (art. 1 1. 2 aprile 1968, n. 475) è d'altra parte —secondo il Consiglio di Stato— di tipo piuttosto auto-rizzatorio che non concessorio, e comunque non del tutto assimilabile a quello previsto in generale per i concessionari di servizi pubblici. Perciò, anche a ritenere che la legge provinciale impugnata potesse estendere il titolo I del d.P.R. 752/1976 ai concessionari di servizi di pubblico interesse, non per questo I'estensione poteva riguardare i farmacisti.

II Consiglio di Stato ravvisava, infine, un ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 48 della 1. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Questa ridisegnando tutto il sistema dell'assistenza sanitaria, si inquadra tra quelle riforme sociali della Repubblica i cui principi non possono, ai sensi degli artt. 4 e 8 d.P.R. 670/1972, essere contraddetti dal legislatore regionale e provinciale. Tra tali principi rientra, ad avviso del Consiglio di Stato, la particolare procedura partecipativa prevista dagli artt. 47 e 48 1. 833/1978, secondo la quale alla definizione del trattamento economico e normativo del personale sanitario dipendente e convenzionato si deve pervenire in conformità agli accordi collettivi nazionali stipulati tra Governo, Regioni, ANCI e sindacati maggiormente rappresentativi, al fine di garantiré l'unifor-Page 285mita di tale trattamento su tutto il territorio nazionale. A questo principio non si sarebbe attenuta la legge impugnata, giacché essa ha regolato unilateralmen-te un aspetto normativo del rapporto, con ciò incidendo sulla necessaria uniformità di trattamento. Né a giustificare ciò potrebbe addursi il disposto dell'art. 80 della medesima 1. 833/1978, laddove si parla di «rispetto, per quanto attiene alla Provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relati ve alia ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca». Tale previsionè non sarebbe infatti idonea a radicare intale materia una potesta normativa della Provincia, essendo questa, per le ragioni già dette, riservata allo Stato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1981.

  1. Nel giudizio cosí instaurato intervenivano d'Andrea Sergio e Bacchielli Marcello, ricorrenti nel procedimento a quo, i quali richiamavano sostanzial-mente i profili d'incostituzionalità e le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

    Alle tesi svolte nell'ordinanza aderivano altresl i ricorrenti Cirio Maria Elisa, Zanella Maria Pia, Lepore Mario e Maccani Paola i quali sostenevano, in particolare, che le norme di attuazione dell'att. 100 dello Statuto speciale (d.P.R. 752/1976) si riferiscono esclusivamente al personale dipendente, che norme analoghe non esistono per i concessionari, e che la posizione del farma-cista non sarebbe assimilabile a quella dei concessionari di servizi di pubblico interesse.

  2. Nel giudizio interveniva la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, la quale rilevava che la parità linguistica è il principio cardine della stessa civile convivenza nella Provincia, enunciato e svolto in molteplici norme statutarie (artt. 2, 4, 19, 61, 62, 89, 99, 100, 101, 102) e che l'emanazione di specifiche norme statali di attuazione dell'art. 100 è stata ritenuta necessaria solo rispetto al pubblico impiego, dato che in questo sono evidenti e rilevanti gli interessi dello Stato e vi è la preminente esigenza di contemperare i principi organizzativi generali della materia con quelli espressi dalle norme statuarie. Per quanto concerne i concessionari di servizi di pubblico interesse, l'applicazione dell'art 100 resterebbe invece affidata alia legislazione ordinaria.

    D'altra parte, che il servizio farmaceutico abbia carattere marcatamente pubblicistico e vada inquadrato tra le concessioni è non solo affermato della prevalente dottrina (che parla in proposito di concessioni costitutive), ma si desume dalla disciplina positiva (1. 2 aprile 1968, n. 475 a regolamento appro-vato con d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275; t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578, art.. 1, n. 6). Questa caratterizzazione come servizio pubblico è stata poí accentuata dalla riforma sanitaria (L. 833/1978) con el prevedere che l'assistenza farmaceutica —qualificata come una delle funzioni fondamentali della USL (art. 14, lett. n)— debba esplicarsi attraverso tutte indistintamente le farmacie, le quali,Page 286con la convenzione, entrano a far parte integrante del servizio sanitario nazio-nale. Non potendosi perciò dubitare che il servizio farmaceutico sia compreso tra i «servizi di pubblico interesse svolti nella provincia» di cui all'art. 100 Statuto, esso —osservava la Provincia— necessariamente comporta l'uso pariordinato delle lingue italiana e tedesca.

    D'altra parte, anche a ritenere —secondo quanto affermato, nella vigenza del vecchio Statuto, da una non recente giurisprudenza della Corte— che in materia di uso della lingua esista una riserva di potestà legislativa dello Sta-to, a diversa conclusione —secondo la Provincia— dovrebbe pervenirsi in base al tenore dell'art 80 1. 833/1978: il quale, prevedendo (fra l'altro) il «rispet-to, per quanto attiene alia Provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relati ve alia ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistica e alia parificazio-ne delle lingue italiana e tedesca, ha voluto chiarire che nell'attuazione della riforma sanitaria, la Provincia di Bolzano può (anzi deve) adattarne le norme alle particolari esigenze del bilinguismo e ai principi che lo reggono: e quindi dettare norme anche in ordine all'uso della lingua.

    Quanto alle altre censure mosse con l'ordinanza di rimessione, la Provincia osservava che «il principio d'uguaglianza è garantito in provincia di Bolzano dalla parità linguistica, e sarebbe violato se il cittadino utente di un pubblico servizio non potesse comunicare con il gestore del servizio stesso, perché non ne comprende la lingua». L'essere poi il requisito del bilinguismo posto da norme di rango costituzionale toglie fondamento alle censure di presunta dis-parità di trattamento rispetto ad aspiranti alla titolarità del servizio residen tí in altri territori e di indebita limitazione dell'esercizio dell'attività di farmacista (artt. 3 e 41 Cost.). Il fatto, infine, che il requisito del bilinguismo sia prescritto dal d.P.R. 752/1976 (art. 20) solo rispetto ai dipendenti dei concessionari di pubblici servizi trova ragione nell'essere tale decreto volto a disciplinare solamente i rapporto di impiego presso tali enti, oltre che presso lo Stato: sicché resta impregiudicato, e lasciato alla disciplina di diritto comune, il problema della conoscenza delle due lingue da parte del concessionario che sia persona física.

    Le suesposte argomentazioni venivano ulteriormente sviluppate dalla Provincia resistente in una memoria aggiunta nella quale in particolare si rilevava che essendo la tutela delle minoranze linguistiche locali —nella nuova formula-zione dell'art. 4 St.— esplicitamente ricompresa tra gli «interessi nazionali», essa è da considerare non già una «materia» {riservata o anche ripartita) ma un principio fondamentale che sia lo Stato, sia le Regioni o le Provincie sono, nell' ámbito della loro competenza, tenuti a rispettare ed attuare.

    Inoltre l'abrogazione di quella parte dall'originaria formulazione dell'art. 84 Statuto (attuale art. 99) che stabiliva che «l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente statuto e nelle lleggi speciali della Repubblica» d imostra che si è voluta appunto eliminare una disposizione dalla quale la Corte (sent. 12/1980 e 1/1961) aveva tratto argotnento per escludere la competenza legislativa della Provincia in ordine all'uso della lingua: competenza che, invece, andrebbe oggiPage 287affermata anche per l'esplicito collegamento che il citato art. 80 1. 833/1978 —interpretato anche alla stregua dei lavori preparatori— instaura tra la com-petenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10 Statu-to) e l'art. 100 Statuto.

    D'altra parte, la necessità della previa emanazione di norme statali di attuazione ai fini delí'esercizio delle competenze legislative provinciali è stata già negata dalla Corte quando —come nella specie «il testo statutario abbia in sé "piena completezza" e non abbia quindi bisogno di "integrazioni o specifica-zioni" (sent. 136 del 1969; conf. sentt. 150 del 1969 e 108 del 1971)».

    La Provincia di Bolzano assumeva infine, in via del tutto subordinata, che una potestà legislativa in materia di uso delle Iingue dovrebbe esserle almeno riconosciuta in attuazione delle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, Cost.: disposizione che, essendo a carattere generale, è applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale.

  3. L'art. 10 del bando di concorso 30 maggio 180 citato all'inizio aveva formato oggetto —già prima dell'insorgere dell'illustrata questione di costitu-zionalità— di un ricorso per conflitto di attribuizioni proposto il 21 luglio 1980 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'awocatura genérale dello Stato, che chiedeva si dichiarasse non spettare alla Provincia autónoma di Bolzano ed ai suoi organi amministrativi di statuire in materia di possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle far-macie per ció che attiene al bilinguismo, con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnalo. Il ricorrente proponeva altresi istan-za di sospensione del medesimo, in considerazione dei gravi pregiudizi che ne conseguono per i soggetti privi dell'attestato di bilinguismo.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il richiamo fatto nell' art. 10 del bando dell'art, 1 della citata 1.p. 12/1979 non è pertinente non po-tendo i titolari di farmacia ritenersi compresi tra il personale «integrato» —ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978, n. 833— nel servizio sanitario nazionale. Ma, anche a ritenere che nella previsione di detta legge rientrino i titolari di farmacie convenzionate ai sensi degli artt. 28 e 48 1. 833/1978, l'obbligo del possesso dell'attestato di bilinguismo nascerebbe solo al momento della stipu-lazione della convenzione e non potrebbe, invece, costituire requisito per la autorizzazione all'esercizio della farmacia.

    II provvedimento impugnato, inoltre, viola, secondo il ricorrente, l'esclusi-vità della competenza dello Stato —più volte affermata dalla Corte (sent. nn. 32/1960, 1/1961, 46/1961)— in materia di uso pubblico delle lingue delle minoranze etniche (art. 6 Cost.). Né potrebbe applicarsi estensivamente ai titolari di farmacia il d.P.R. 752/1976, concernendo questo solo le assunzioni ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici della provincia. Oltre a ció, si avrebbe violazione delle competenze riservate agli organi statali in materia di professioni sanitarie dall'art. 3, no. 9 d.P.P. 28 marzo 1975, n. 474 (norme di attuazione dello Statuto per la Regione T.A.A. nel settore igiene e sanità), non potendo non farsi rientrare in tale riserva anche la de-Page 288terminazione dei requisiti per l'accesso a tali professioni et, per quanto qui interessa, anche per l'esercizio delle farmacie.

  4. Al ricorso, ritualmente notificato il 29 luglio 1980, resisteva la Provincia autonoma di Bolzano —rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gua-rino —deducendone innanzitutto l'inammissibilità, per essere il bando di concorso in questione mera (e puntúale) applicazione dell'art. 1 della l.p. n. 12/ 1979, avverso la quale lo Stato non propose a suo tempo ricorso in via prin-cipale. Detta legge, invero, ha dichiarato applicabile il titolo I del d.P.R. 752/ 1976 al personale sanitario delle categorie non mediche, che viene integrato ai sensi dell'art. 48 1. 833/1978; e dal combinato disposto degli art. 28 e 48 risulta chiaramente cbe sono «intégrate» —ed entrano così a far parte del servizio sanitario nazionale— attraverso le apposite convenzioni, tutte indistintamente le farmacie comprese quelle «di cui sono titolari i privati» (art. 48 cit.). L'estensione a queste ultime del requisito del bilingüismo era quindi già contenuta nella citata legge provinciale, contro la quale solo, nella sostanza, si dirige la questione: la quale è peraltro, secondo la Provincia, infondata nel merito, dato che un servizio essenziale di pubblico interesse quale quello farmaceutico non può non comportare l'uso pariordinato delle lingue italiana e tedesca.

    Quanto all'istanza di sospensione, la Provincia osservava che la questione non coinvolge un interesse dello Stato, ma semmai un interesse di privati individui, tutelabile dinnanzi agli organi di guistizia amministrativa.

  5. Dopo l'emanazione della citata ordinanza 16 ottobre 1980 del Consiglio di Stato, l'awocatura dello Stato, in una memoria aggiunta, faceva proprie —con riguardo alia cotnpetenza— la impugnativa e le argomentazioni ivi svolte in riferimento agli artt. 6 e 41 Cost. e 100 e 107 Statuto; aggiungendo che una limitazione del diritto all'esercizio della professione di farmacista sarebbe preclusa.alla Provincia anche da'art 120, 3.° comma, Cost., in relazione all'art. 3, n. 9, d.P.R. 474/1976 ed all'art. 48 1. 833/1978.

    L'awocatura insisteva peraltro sulla tesi principale, secondo cui le farmacie esulerebbero dalla previsione dell'art. 1 della citata legge provinciale, osservando ancora che esse, nel sistema delle strutture del servizio sanitario, vengono in considerazione nel loro aspetto di aziende erogatrici di prestazioni farmaceutiche (a prescindere dalla titolarità) sicché non potrebbero «intendersi comprese nella definizione di "personale sanitario" o di "categoría non medica" integrata nel servizio sanitario».

    Anche la Provincia di Bolzano produceva una memoria aggiunta, insistendo innanzitutto sull'inammissibilità del ricorso e richiamando in proposito la setenza n. 206/1975 di questa Corte, alia stregua della quale difetterebbe nella specie l'essenziale requisito dell'attualità del conflitto.

    Nel mérito, poi, la Provincia ripeteva argomentazioni già svolte nell'incidente di costituzionalità; aggiungendo, quanto all'asserita violazione dell'art. 3 punto 9, del d.PR. 28 marzo 1974, n. 475, che questo fa salva la competenzaPage 289statale relativa «alle professioni sanitarie» esclusivamente con riguardo ai requisiti di ammissione alla professione di tipo medico-sanitario, e non impedisce che fonti non statali «aggiungano altri requisiti non attinenti all'ámbito sanitario».

  6. La discussione del predetto ricorso per conflitto di attribuzioni, inizialmente fissata per l'udienza del 26 gennaio 1982, è stata rinviata e si è poi svolta all'udienza del 12 aprile 1983. In questa medesima udienza sono state discusse anche le qüestioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato.

    Consideralo indirítto. — 1. In forza dell'art. 1 della l.p. Bolzano 3 settembre 1979, n. 12: «al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della 1. 23 dicembre 1978, n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo I del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752».

    A sua volta, il d.P.R. 752/1976 (portante «norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli affici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego») per la parte che qui interessa, pone all'art. 1. 1o comma, «la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio», come requisito necessario «per le assunzioni comunque strutturate e denominante ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano» nonché per il personale di cui al 2o comma del medesimo art. 1.

    I succesivi artt. 3, 4 e 5 disciplinando le composizioni delle commissioni giudicatrici, il rilascio degli attestati in relazione alle prove di esame distinte per carriere, la sede e la data delle prove medesime.

  7. In applicazione della normativa qui sopra richiamata, il Medico provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, indicendo, in data 30 maggio 1980, bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia stessa, stabiliva, all'art. 10, che il «rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia è subordinato... al possesso dell'attestato alia camera direttiva, rilasciato dall'apposita Commissione ai sensi degli artt. 3 e 4 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, come dalla l.p. 3 settembre 1979, n. 12».

    Di tale articolo del bando di concorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso 21 luglio 1980, ha chiesto 1'annullamento, sollevando conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, perché, a diré del ricorrente, «non spetta alla» Provincia satessa «ed ai suoi organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie per ciò che attiene il bilinguismo».

    Page 290

    Con ordinanza 16 dicembre 1980 il Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.p. 12/ 1979 per «contrasto con gli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché con gli artt 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ai sensi dell'art. 48 della 1. 23 dicembre 1978, n. 833, e con gli artt. 100 e 197 del citado d.P.R. 670/1972 in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, cosï come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571».

    Sia il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministra che l'ordinanza del Consiglio di Stato pongono a questa Corte in sostanza, lo stesso quesito: se cioè la Provincia autónoma di Bolzano possa legiferare e deliberare sull'uso del bilinguismo o più esattamente sull'obbligo di adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'esercizio di determínate attività, tra cui quella farmaceutica.

    I due giudizzi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

  8. In primo Iuogo vanno esaminate, delle censure avanzate dal Consiglio di Stato, quelle che negano in radice ogni competenza della Provincia autonoma di Bolzano a statuire, con propria legge, l'obbligo di una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'esercizio dell'attività farmaceutica nella Provincia stessa. In questi termini, il giudice a quo prospetta il contrasto dell'art. 1 della sitada l.p. con l'art. 6 Cost. e con gli artt. 4, 8, 100 e 107 dello Statuto speciale di autonomia nel testo unificato di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

    Delle disposizioni statutarie il giudice rimettente offré peraltro una interpretazione che non tiene in alcun conto le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 1/1971 e 1/1972 (recepite, appunto, nel testo unificato), limitandosi a richiamare alcune decisioni di questa Corte tutte anteriori alle modificazioni in discorso.

    Al contrario, occorre verificare se le disposizioni costituzionali sopravvenute siano rilevanti di per sé, ai fini del presente giudizio e se esse concorrano a suggerire una lettura dell'art. 6 Cost. diversa da quella adottata da questa Corte in un quadro normativo costituzionale che le predette disposizioni hanno ora modificato.

    Ad entrambi i quesiti la risposta non può che essere affermativa.

    Anche a prescindere da ogni considerazione se —per la natura meramente strumentale della lingua quale mezzo di comunicazione tra gli uomini— qui si tratti di una «materia» nel senso in cui il termine è usato in Costituzione ai finí del riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni (e province autonome); anche ad ignorare la collocazione dell'art. 6 tra i «principi fondamentali» della Costituzione; sta di fatto che dall'art. 4 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, nel testo unificato, si deduce con chiarezza che l'interesse nazionale —nel rispetto, anche, degli obblighi internazionali— alla «tutela delle minoranze linguistiche locali» costituisce uno dei princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, che si pone come li-Page 291mite e al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio delia potestà legislativa (e amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino- Alto Adige.

    Inoltre, come osserva la difesa delia Provincia, è stata cancellata anche quella disposizione dello Statuto originario di autonomia (art. 84) per cui «l'uso delia lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali delia Repubblica», dalla quale la Corte (sentenze nn. 32 del 1960 e 1 del 1961) aveva desunto argomenti per affermare la competenza legislativa esclusiva dello Statuto di autonomia (per effetto dell'art. 52 delia legge costituzionale 1/1971) recita, in vece: «Nella regione la lingua tedesca è parifica ta a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali nel presente Statuto è prevista la redazione bilingue». Non soltanto, dunque, è scomparso il riferimento alle «leggi speciali della Repubblica» in tema di «uso delia lingua tedesca nella vita pubblica», ma è solennemente proclamata la parificazione delia lingua tedesca a quella italiana: con il corollario, espresso nel successivo art. 100 del medesimo testo unificato, per cui «i cittadini di lingua tedesca delia provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua non solo nei rapporti con gli uffici guidiziari e con gli organi e uffici delia pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale (l'art. 85 dello Statuto originario menzionava únicamente gli organi ed uffici delia pubblica amministrazione), ma anche «con'i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa», i quali tutti sono tenuti ad usare nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente (art. 100 cit., 3° comma).

    Per concludere sui punto, una volta affermato in termini costituzionalmente vincolanti l'obbligo di rispettare nella Regione la parità tra la lingua italiana e quella tedesca; una volta riconosciuta la facoltà dei cittadini di lingua tedesca delia provincia di Bolzano di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella stessa; una volta affermato l'obbligo di questi ultimi di usare, anch'essi, la lingua del richiedente (nella risposta); da tutto ció discende che non viola, ma, al contrario costituisce attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 6 Cost. e all'art. 4 dello Statuto di autonomia la normativa provinciale che disciplini in conformità ad essi l'uso delle lingue italiana e tedesca.

  9. Il Consiglio di Stato denuncia anche la violazione dell'art. 107 dello Statuto speciale di autonomia osservando come «l'applicazione delia regola del bilinguismo, posta del (menzionato) art. 100 dello Statuto per i concessionari di servizi di pubblico interesse debba necessariamente passare (così come per i pubblici impiegati) attraverso le norme statali di attuazione».

    Neppure questa censura è fondata.

    Già vigente la disposizione originaria dello Statuto speciale (art. 95) che «si limita(va) a prevedere l'emanazione con decreto legislativo delle norme diPage 292attuazione», questa Corte ebbe ad ósservare (sent. n. 108 del 1971) che «non sempre né necessariamente queste (norme di attuazione) sono richieste affinché le Regioni possano validamente esercitare la propria potestà legislativa». Ed infatti non è dato ravvisare la necessità di alcuna norma attuativa del principio del bilinguismo quando esso debba trovare applicazione in materia di pacífica competenza provinciale, quale l'assistenza sanitaria (art. 9, n. 10, dello Statuto speciale, nel testo unificato).

    L'infondatezza delia censura in esame appare tanto piü evidente quando si rícordi che l'obligo del bilingüismo in provincia di Bolzano per gli esercenti un servizio di pubblico interesse (quali indubbiamente sono i farmacsiti) è posto direttamente da una disposizione statutaria (art, 100) e che la l.p. 12/ 1979 si è limitata ad utilizzare il meccanismo previsto dalla legge statale (d.P.R. 752/1976) per I'accertamento delia conoscenza delle due lingue da parte dei soggetti interessati, in conformità al disposto di altra legge statale di riforma (art. 80, 1. 833/1978).

  10. Parimenti infondata è la censura proposta dal Consiglio di Stato con referimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

    La parificazione delia lingua italiana e tedesca comporta, per la provincia di Bolzano, l'obbligo del bilingüismo per tutti i pubblici funzionari e gli esercenti di servizi di pubblico interesse dovendosi, in quella provincia, porre sullo stesso piano d'obbligo del cittadino di lingua tedesca di conoscere la lingua italiana e del cittadino di lingua italiana di conoseere la lingua tedesca naturalmente nell' esercizio e per l'esercizio di quelle funzioni pubbliche e di quei servizi di pubblico interesse.

    La parificazione delle lingue non rappresenta soltanto un modo di tutela di una minoranza linguistica —tale nell'ambito nazionale, ed invece maggioritaria nella provincia di Bolzano— ma esprime il riconoscimento (anche in adempimento di obblighi internazionali dello Stato) di una tale situazione di fatto e del dovere di ogni cittadino, quale che sia la sua madre lingua, di essere in grado di comunicare con tutti gli altri cittadini, quando è investito di funzioni pubbliche o è tenuto a prestare un servizio di pubblico interesse. Il precetto, perciò, ha come destinatari non soltanto i cittadini (rientranti in quelle categorie e operanti nella provincia di Bolzano) di lingua madre italiana, ma anche quelli di lingua madre tedesca e, lungi dal violare, realizza il principio di eguaglianza, rispetto al quale, come ebbe già a rilevare questa Corte (sent, n. 86 del 1975) «rappresenta qualcosa di diverso e di più», in puntuale applicazione dell'art. 6 Cost.

  11. Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., bastera osservare che lo stesso giudice a quo considera il requisito del bilinguismo come una «limitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista» e che, anche a volerla considerare apposta alia libertà di iniziativa economica, sarebbe pur sempre ispirata alia necessità di evitare che ne possano derivare danni ai cittadini nei cui confronti il farmacista è chiamato a prestare la propia operaPage 293e che nella provincia di Bolzano ben possono esprimersi in una delle due lingue indifferentemente. Del resto, come già si è ricordato, è la stessa legge statale (anzi una legge di diforma) e precisamente la 1. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che all'art. 80, nello stabilire che «restano ferme le competenze spettani alle Provincie autonome di Trento e Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia defini te dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione» ribadisce che ciò debba awenire «nel rispetto per quanto attiene all Provincia autonoma di Bolzano delle norme relative... alla parificazione delle lingue italiana e tedesca».

  12. Conclusivamente, tutte le questioni sollevate dal Consiglio di Stato devono essere dichiarate infondate.

    Invero, la Provincia di Bolzano, con la propria l.p. 12/1979 ha inteso provvedere, come recita l'intestazione della legge stessa, alla «applicazione delle norme relative alia parificazione delle lingue italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel servizio sanitario provinciale».

    L'art. 1 di detta legge, per la parte impugnata, pone lo stesso requisito, di adeguata conoscenza delle due lingue, tanto per il personale sanitario quanto per la categorie non mediche integrate ai sensi dell'art. 48 1. 833/1978, nel servizio sanitario nazionale. Tra queste ultime, ex art. 28 della medesima 1. 833/1978 rientrano i farmacisti, che, a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorío o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse.

    Se così è, non è dubbio che la Provincia di Bolzano ha legiferato in materia nel pieno rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 6 Cost. e 4 dello Statuto speciale di autonomia, in armonia con gli ulteriori disposti di cui agli artt. 99 e 100 dello Statuto medesimo.

  13. Le considerazioni sin qui svolte conducono de plano al rigetto del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri awerso il prowedimento del Medico provinciale di Bolzano di cui all'art. 10 del bando di concorso, emanato il 30 maggio 1980, per la assegnazione di farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia stessa.

    Invero, una volta riconosciuta la competenza legislativa della Provincia nella soggetta materia, è evidentemente incontestabile la correlata potestà amministrativa.

P Q.M. la Corte costituzionale

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.p. Bolzano 3 settembre 1979, n. 12 sollevate in riferimento agli artt. 3, 6 e 41 Cost,, nonché agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ai sensi dell'art. 48 della 1. 23 dicembre 1978, n. 833, ed agli artt. 8, 9, 100 e 107 del suddetto d.P.R. in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, dal Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, con l'ordinanza 16 dicembre 1980, di cui in epígrafe;

Page 294

2) duchiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie nella provincia medesima per ció che attiene al bilinguismo e conseguentemente rigetta il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, notificalo il 29 luglio 1980, di cui in epigrafe.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR