Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia

AutorPaolo Alvazzi del Frate
CargoProfessore associato di Storia del diritto medievale e moderno all'Università di Roma "La Sapienza"

Paolo Alvazzi del Frate

    Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno all'Università di Roma "La Sapienza". Ha pubblicato saggi sulla storia degli ordinamenti giudiziari in età moderna, sulla storia delle università e sulla teoria dell'interpretazione.
I Premessa
  1. Nel nostro intervento ci proponiamo di evidenziare l'importanza del principio del "giudice naturale" - ossia il giudice legalmente istituito prima della commissione del fatto - nel costituzionalismo europeo del XIX secolo. Tale principio, formalizzato per la prima volta nella Rivoluzione francese, fu recepito dai testi costituzionali della Restaurazione europea quale elemento fondamentale del garantismo giudiziario.

  2. Le riforme giudiziarie introdotte dalla Rivoluzione francese e dal regime napoleonico modificarono profondamente gli ordinamenti europei. Le innovazioni che risultarono propriamente "rivoluzionarie", costituiscono il corpus normativo sul quale si fonda la moderna concezione della giustizia. Si trattò - in pratica - di una nuova "filosofia della giustizia" che umanizzava le procedure e le pene e introduceva istituti di tutela dei diritti del cittadino nella sua qualità di imputato in un processo penale1. Si può affermare che il "garantismo giudiziario" - ossia la previsione di istituti giuridici atti a garantire una effettiva tutela dei diritti dell'individuo, in particolare nella sua qualità di "imputato" in un giudizio penale, nei confronti dell'autorità giudiziaria2 - ebbe origine, nell'Europa continentale, proprio con la Rivoluzione francese3.

  3. La dottrina del garantismo giudiziario si è storicamente fondata sull'affermazione di alcuni principi e istituti generali: tra i più rilevanti possiamo ricordare la presunzione di innocenza, la pubblicità delle procedure, l'abolizione della tortura, l'abolizione del sistema delle prove legali, l'irretroattività delle norme penali, la precostituzione del giudice. Ci proponiamo di descrivere specificamente la genesi e l'evoluzione del principio di "precostituzione e naturalità" del giudice nell'ordinamento francese, per poi evidenziare la sua influenza nel costituzionalismo della Restaurazione.

II - Il principio del "giudice naturale" e la sua formalizzazione nel costituzionalismo francese
  1. Nel principio del "giudice naturale" o del "giudice legalmente precostituito" si ritrova l'esigenza di assicurare una giurisdizione che risponda ai requisiti di:

    - "precostituzione", ossia la sua costituzione prima della commissione del fatto;

    - "naturalità", cioè la rispondenza, relativamente alla sua qualità, a criteri giusnaturalistici preesistenti4.

  2. Il principio del "giudice naturale" (juge naturel), fu esplicitamente affermato per la prima volta nell'ordinamento francese nel corso della Rivoluzione: secondo l'articolo 17 della legge del 16-24 agosto 1790, "l'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi". L'obbligo della naturalità del giudice fu previsto dalla Costituzione del 1791 (art. 4, ch. V, tit. III, "les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois"), e successivamente da quelli del 1795 (Art. 204: "Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure") e, nella Restaurazione, dalle Chartes del 1814 e 1848. Tale principio ha rappresentato da allora un elemento fondamentale degli ordinamenti giudiziari contemporanei e strumento essenziale del garantismo liberale contro l'arbitrio assolutista. La locuzione "giudice naturale" fu impiegata "per indicare un giudice individuato in base a regole astratte e prestabilite e conseguentemente sottratto al potere del sovrano, dapprima, e a quello delle pubbliche autorità, esecutive o anche giudiziarie, poi, di assegnare il compito di giudicare su determinate fattispecie ad organi scelti a posteriori o addirittura costituiti ad hoc"5.

  3. Nell'Ancien Régime, in base alla teoria della justice retenue, il re poteva sottrarre un processo alla giurisdizione competente e avocarla al suo Consiglio - nel caso della évocation - o affidarlo a una giurisdizione ad hoc, composta da "commissari" scelti allo scopo, attraverso una commission. Egli poteva dunque istituire nuove giurisdizioni, come le commissions extraordinaires o chambres de justice, ossia giurisdizioni penali straordinarie, istituite in vista di uno specifico giudizio e composte da giudici che non davano alcuna garanzia d'imparzialità. La creazione o la soppressione di giurisdizioni da parte del governo poteva costituire un vero e proprio strumento di lotta politica6.

  4. Ciò poneva problemi sia giuridici che politici che indussero i giuristi a teorizzare l'obbligo di rispettare la competenza e l'ordine delle giurisdizioni, con il divieto di ogni modifica post factum della juridiction naturelle, ossia la giurisdizione alla quale era affidata la competenza da una norma anteriore rispetto al compimento del fatto. L'aggettivo naturel suggeriva l'idea della conformità di questa giurisdizione al droit naturel e ciò conferiva alla locuzione juge naturel un considerevole carattere enfatico.

  5. Si deve ricordare che l'utilizzazione della locuzione juge naturel faceva già parte della cultura giuridica francese dal XVI e XVII secolo. A tal riguardo è sufficiente ricordare la definizione del Dictionnaire de l'Académie Françoise del 1694 per la quale il Juge naturel ordinaire è quello "à qui naturellement, ordinairement et de droit appartient la connaissance d'une affaire"7. Questa definizione ha il carattere di una consacrazione ufficiale. Più antichi sono i riferimenti a Etienne Pasquier8 (1529-1619), o a Cardin Le Bret (1558-1655), il quale ultimo descriveva il principio giurisdizionale secondo il quale "chacun plaide devant son juge naturel"9.

  6. Nella dottrina giuridica filo-parlamentare, il principio del giudice naturale fu considerato come una delle lois fondamentales du Royaume. Il principio fu inserito nell'art. 6 delle Délibérations della Chambre Saint-Louis del 30 giugno 1648: "aucun des sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra être détenu prisonnier passé vingt-quatre heures, sans être interrogé, suivant les ordonnances, et rendu à son juge naturel"10. La locuzione fu utilizzata abitualmente nelle remontrances dei Parlamenti nel XVIII secolo.

  7. Il Parlamento di Parigi, ad esempio, nelle sue remontrances del 1 marzo 1721, affermava che "tous les hommes ont des juges naturels auxquels ils répondent en matière criminelle sans qu'on puisse les évoquer "11; e il 20 marzo 1766, in occasione dell'Affaire de Bretagne, dichiarò: "un des droits les plus précieux des sujets, puisqu'il est la sauvegarde de leur fortune, de leur honneur et de leur vie, est qu'ils ne soient pas distraits de leur juridiction naturelle et livrés à des juges que leur donnerait un choix arbitraire qui, arraché par surprise ou par importunité, pourrait servir la passion de leurs ennemis"12. Nel corso della crisi provocata dal progetto di riforma del de Lamoignon, il Parlamento di Parigi, con il celebre Arrêté del 3 maggio 1788, definì il diritto al giudice naturale una loi fondamentale du Royaume: si trattava "du droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune matière devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne"13.

  8. Nei cahiers de doléances del 1789 la locuzione è utilizzata frequentemente dal Terzo stato, ma si ritrova anche in alcuni testi della nobiltà e del clero. E' sufficiente ricordare - ma le citazioni potrebbero essere innumerveoli l'art. 11 del cahier del Terzo stato di Amiens: "que nulle personne ne puisse être jugée, en matière civile et criminelle, que par ses juges naturels; et qu'à cet effet, il ne puisse être établi aucune commission extraordinaire"14. La rivendicazione dell'obbligo della naturalità del giudice e la conseguente abolizione delle commissions extraordinaires e delle évocations fu ricorrente nei cahiers del 1789. Ciò è confermato dalla assenza di opposizione nella Costituente in occasione della approvazione della legge del 16-24 agosto 1790 e della Costituzione del 3 settembre 1791 che stabilirono formalmente il principio del giudice naturale. Tale principio fu considerato - grazie alla sua valenza, per così dire, "neutra" - unanimamente dalle varie componenti politiche dell'Assemblea, una delle garanzie giudiziarie essenziali in uno Stato costituzionale di diritto. All'obbligo della naturalità del giudice si poteva dare una interpretazione "conservatrice" - fu il caso, ad esempio, dei parlamentari dell'Ancien Régime che difendevano la pluralità delle giurisdizioni tradizionali - o "liberale", come nel caso dei giuristi rivoluzionari che avevano come obiettivo l'uguaglianza dei cittadini e l'unità di giurisdizione. Così le rivendicazioni dei Parlamenti e degli Stati dell'Ancien Régime, che si riferiva alle libertà medievali e alla difesa dei privilegi della tradizione, si trovavano concordi con la critica liberale degli illuministi, che auspicavano l'istituzione di uno Stato costituzionale che garantisse l'uguaglianza e la certezza del diritto.

  9. Nel clima politico e culturale della fase giacobina della Rivoluzione i principi del garantismo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR