Fra common law e civil law. il jury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810-1815)

AutorDaniela Novarese
CargoProfessore associato de Storia degli ordinamenti degli Stati italiani

Daniela Novarese

    Professore associato de Storia degli ordinamenti degli Stati italiani. Imparte clases de Storia delle istituzioni giuridiche e politiche della Sicilia y Storia dell'amministrazione pubblica en la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Messina.

"Noi profitteremo anche in quest'oggetto de' lumi che ci offre la bitannica nazione, ch'è la sola in Europa, dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne' criminali giudizj".

(G. Filangieri, La scienza della legislazione)

"Il nome del Giury suona sì dolce a tutti gli amatori della libertà che sembra basti il proporlo perché sia accettato".

(M. Amari, Lezioni di diritto penale)

I Premessa
  1. Il quinquennio 1810-1815 rappresenta uno snodo fondamentale nella storia istituzionale e politica siciliana, risultando caratterizzato dall'avvio di un doppio processo di costituzionalizzazione e di codificazione che avrebbe portato, nel 1812, all'elaborazione di una carta costituzionale1 e, contestualmente, alla redazione dei progetti dei codici penale e di procedura civile2.

  2. Redatta in un peculiare contesto caratterizzato dallo scontro militare ed ideologico tra Francia ed Inghilterra nel Mediterraneo3, la costituzione palermitana del 1812 venne a rappresentare probabilmente, date le dimensioni e la posizione strategica della Sicilia, il prodotto più importante di uno dei "laboratori di ingegneria costituzionale" sollecitati dalla presenza inglese nel Mediterraneo4. Una presenza che doveva portare, nel giro di circa un decennio, all'elaborazione di carte o di progetti costituzionali alternativi a quelli di matrice francese diffusisi prima con il dilagare dell'esperienza giacobina e poi con la conquista e gli assetti napoleonici.

  3. Nell'ambito di un disegno complessivo ispirato a dimostrare che "mentre la Francia conquista per devastare, la Gran Bretagna conquista per far del bene"5 nascevano, infatti, la costituzione del Regno anglo-corso (1794), i progetti di costituzione per Malta (1802 e 1810), la carta palermitana del 1812, la carta degli Stati Uniti delle isole ionie (1818)6.

  4. In particolare la costituzione di Palermo, nata in un clima di mistificazione ideologica, alimentato dallo stesso plenipotenziario William Bentinck7, all'interno del quale risultava "naturale" il riferimento costante al "mitico" modello inglese8, frutto di un'esperienza secolare che si voleva assai simile a quella che aveva prodotto l'"antica costituzione siciliana"9, doveva rappresentare per la Gran Bretagna, in quel particolare momento storico, un "trampolino di lancio" verso la conquista del Continente e non è un caso che, a questo proposito, Lord Bentinck scrivesse che l'Isola avrebbe potuto "contribuire con estremo vigore alla conquista dell'Italia non con le armi, ma con l'esempio della sua felicità. ... Se, per volere del Principe, si darà alla Sicilia una Costituzione che garantirà una libertà moderata e ragionevole al suo popolo, e ne incoraggerà la felicità e la prosperità, allora riterrò la conquista dell'Italia e la restaurazione di Napoli conseguiti per metà"10.

  5. La carta palermitana, per il profilo penalistico, al pari delle costituzioni redatte in Corsica, a Malta e nelle isole Ionie, recepiva il principio dell'habeas corpus11 e del trial by jury, con evidente "omaggio" al celebrato modello12.

  6. Al contempo, però, la stessa carta era non priva di numerosi agganci con il costituzionalismo di matrice francese13, facendo espresso riferimento, in un contesto che finiva con l'apparire contraddittorio, rappresentando una prospettiva "sostanzialmente estranea alla tradizione di common law"14, ad una moderna codificazione del diritto che avrebbe dovuto completare idealmente il rinnovato sistema normativo del Regno.

II Il trial by jury: dallo Schema delle leggi costituzionali di Sicilia alla Costituzione del Regno di Sicilia
  1. La previsione del trial by jury risulta contestuale alla redazione dell'originario progetto di costituzione elaborato dall'economista Paolo Balsamo, su incarico dei principi di Belmonte e di Castelnuovo e sotto la supervisione di Lord Bentinck. Lo Schema delle leggi costituzionali di Sicilia, attribuibile proprio al Balsamo, disponeva, infatti, al capitolo XXX: "Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio de' Pari o de' giurati in quel modo conforme alla Constituzione d'Inghilterra, che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

  2. Similmente tutte le liti appartenenti ad agricoltura, ad arti e mestieri o a commercio, dovranno innanzi i tribunali competenti essere giudicati da dodici intelligenti ed onesti agricoltori o artefici, o negozianti, non dovendo in tali casi fare altro i predetti tribunali, che sopraintendere alla legalità de' processi, diriggere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le sentenze ..."15.

  3. Lo studio degli atti delle sessioni parlamentari ha messo in luce come, accogliendo le sollecitazioni del Balsamo, il "generale straordinario Parlamento" del 1812 si dedicasse, fin dalle prime sedute, a tali problematiche. E' significativa, ad esempio, la proposta di introdurre "il giudizio de' giurati ossia de' pari di condizione", avanzata dalla camera demaniale nel settembre del 1812 e prontamente accolta dagli altri due bracci dell'Assemblea parlamentare16.

  4. Si stabiliva, pertanto che "il giudizio dei giuri o sia eguali giudici del fatto sarà introdotto e stabilito in questo Regno per i giudizi criminali ugualmente per ogni classe di cittadini" tranne che per i pari temporali, giudicati dalla Camera Alta secondo "modi e forme che si praticano in Inghilterra". La camera ecclesiastica si limitava ad aggiungere la previsione, per i pari spirituali, di essere giudicati anch'essi dalla Camera Alta "in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa"17.

  5. Il compito di adattare il "sistema del giuri alle circostanze locali e morali" dell'Isola veniva affidato alla commissione incaricata di redigere i codici18. Contestualmente si provvedeva alla creazione di una commissione che avrebbe dovuto elaborare un Piano per l'organizzazione delle magistrature, da inserire nel testo della costituzione19.

  6. Era ancora una volta il braccio demaniale a presentare, a metà di ottobre, una proposta nella quale, all'art. 12, conformemente alle indicazioni dell'abate Balsamo, si leggeva che "per adottare poi quanto si è votato nella camera demaniale di applicare ad alcune cause civili il giudizio de' pari come in Inghilterra, si stabilisce che tutte le liti appartenenti all'agricoltura ed arti e mestieri dovranno innanzi i maggistrati competenti esser giudicati da duodeci intelligenti ed onesti agricoltori o artifici non dovendo in tale caso predetti tribunali far altro che sopraintendere alla legalità dei processi, diriggere le decisioni de' sopraddetti arbitri ed autorizzare le loro sentenze"20.

  7. Dai lavori parlamentari si rileva altresì che, sempre per iniziativa del braccio demaniale, il Decreto per la libertà della stampa avrebbe dovuto prevedere, per chi si riteneva offeso a mezzo stampa, la facoltà di citare l'autore dello scritto innanzi al giudice ordinario. Una giuria di pari, scelta preferibilmente fra professori universitari, maestri, autori o traduttori di opere, laureati o comunque alfabetizzati sarebbe intervenuta nel giudizio21. Ed era la medesima camera demaniale a proporre che, nel decreto Della libertà, diritti e doveri dei cittadini, fosse inserita una disposizione per cui "ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, menocché fosse impedito per raggion di parentela"22, configurando così un obbligo, piuttosto che "un derecho constitucional subjetivo"23.

  8. Le proposte avanzate e concordate dai tre bracci che componevano il "Parlamento costituente" del 1812 trovavano sostanzialmente posto nella redazione finale del testo palermitano.

  9. Infatti, il titolo III della costituzione, dedicato al potere giudiziario, stabiliva, al §.9 del cap. I, che "le materie tutte di fatto ne' giudizj sì civili, che criminali siano decise da un Giuri per la formazione, ed applicazione del qual sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resti intieramente dedicato il comitato per la formazione de' codici civile e criminale"24.

  10. Specificamente dedicato all'istituto del jury era il titolo Giudizio de' Giuri, o sia uguali che, posto in chiusura del titolo III, si preoccupava di chiarire, al §. 1, che "Giudizio de' Giuri, o sia Uguali Giudici di fatto, sarà introdotto, e stabilito in questo Regno per i Giudizj Criminali ugualmente per ogni classe di cittadini".

  11. L'istituzione della giuria era prevista dal successivo §. 5 anche per i giudizi civili, seppure "in quei casi e modi, che lo renderà conveniente"25.

  12. Più avanti il §. 9 del capitolo IX del Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo Regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario ribadiva che "nelle Cause Criminali avrà luogo il giudizio de' Giurati, in quel modo conforme alla Costituzione d'Inghilterra, e sarà distintamente espresso nel nuovo Codice Criminale"26. A corollario di quanto dichiarato nel citato §. 5 circa la presenza di giudici di fatto nei processi civili, il §. 4 del capitolo XII del medesimo Piano generale prevedeva che le liti "appartenenti all'Agricoltura, ed Arti e Mestieri, dovranno innanzi i Magistrati competenti essere giudicati da quel numero d'intelligenti, ed onesti Agricoltori, o Artefici, secondo determinerà il nuovo Codice"27.

  13. Accogliendo la ricordata proposta del braccio demaniale, la carta palermitana faceva ancora specifico riferimento al jury nel capitolo XII del decreto Della libertà, diritti e doveri del cittadino, laddove si affermava...

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