Emendamenti? Appunti a futura memoria.

AutorManlio Cammarata
CargoDirector de Interlex.com

La sollevazione della Rete, senza precedenti in Italia, contro il disegno di legge "Passigli" (http://www.interlex.com/regole/testo.htm) sui nomi a dominio (e non solo!) fino a questo momento non sembra interessare i parlamentari, che sono fermamente intenzionati ad approvare il provvedimento in questi ultimi giorni della legislatura. Per rendersene conto basta leggere le offensive dichiarazioni (http://www.interlex.com/regole/ansapass.htm)che lo stesso Passigli ha rilasciato all'ANSA la settimana scorsa.

La discussione in aula alla Camera sul progetto C. 6910 è prevista per domani, 6 marzo (http://www.camera.it/chiosco.asp?immagine=1&source=%2Fprimapagina%2Fprimapagina%2F05%2Eitinerari%2Easp&content=primapagina%2Fprimapagina%2F%5Fitinerari%2Easp%3FIDMax%3D58252%26tipo%3DTRASPORTI%252C%2B%2BTELECOMUNICAZIONI%2B%2BE%2BCIRCOLAZIONE%2BSTRADALE ) . Quindi il testo, con modifiche insignificanti rispetto a quello approvato dalla Commissione giustizia del Senato, dovrebbe essere approvato dall'aula di Palazzo Madama tra il 13 e il 15 marzo (http://www.senato.it/att/uffstamp/calendar.htm ) . Naturalmente, se i parlamentari non terranno conto della protesta unanime dell'internet italiana e se l'ormai certo scioglimento anticipato delle Camere non farà annullare o cambiare l'agenda della prossima settimana.

Al di là delle critiche sul testo "Passigli", riassunte nella tabella che segue, emanare oggi una legge sulla registrazione dei nomi a dominio non è opportuno, per due motivi: a) perché sulla materia dovrebbe pronunciarsi (http://www.interlex.com/regole/ansamont.htm) a breve l'Unione europea e b) perché l'argomento è oggetto di un'accesa discussione nell'ambito dell'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Dunque qualsiasi regolamentazione nazionale potrebbe rivelarsi superata nel giro di qualche mese.

E' meglio aspettare la prossima legislatura, approfondire i problemi e magari inserire la questione dei nomi a dominio nel contesto di una legge-quadro che determini le linee generali dello sviluppo della società dell'informazione in Italia.

Dunque queste proposte di emendamenti devono essere considerate come appunti "a Futura memoria", come possibile riferimento per una discussione seria.

Bozza del testo S. 4594 approvato dalla Commissione giustizia del Senato Emendamenti Note
DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DI NOMI PER L'IDENTIFICAZIONE DI DOMINI INTERNET E SERVIZI IN RETE DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DI NOMI PER L'IDENTIFICAZIONE DI DOMINI SULLE RETI TELEMATICHE I nomi a dominio servono solo per identificare i domini - Il DDL contiene anche disposizioni non attinenti alla questione dei nomi a dominio, disposizioni che si propone di eliminare
Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system), che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete Internet;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete Internet;
d) per "Commissione" l'ente istituito con l'articolo 7 della presente legge;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete Internet;
f) per "Host Service Provider", (HSP), il soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente connessi alla rete Internet, destinati all'ospitalità dei siti;
g) per "mantainer" il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.
Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain Name System), che, associati ad un indirizzo numerico (indirizzo IP) utilizzato dai computer per comunicare tra loro secondo il protocollo TCP/IP, identificano una risorsa fisica o logica di una rete telematica.
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
c) per "Commissione" l'organismo istituito con l'articolo 7 della presente legge;
d) per "Registro" l'organismo istituito con l'art. 8 della presente legge
e) per "enti di registrazione" (registrar) gli organismi individuati e autorizzati dai competenti organi internazionali, incaricati di effettuare la registrazione dei nomi a dominio negli appositi registri (data base) internazionali.
f) per "mantainer" il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.
E' stata corretta la definizione di nome a dominio. Sono state eliminate le definizioni che non ricorrono nella proposta modificata. Sono state inserite le definizione di "registrar" e "mantainer" tenendo presente che gli enti di registrazione sono riconosciuti e autorizzati dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e le autorità nazionali non possono in alcun modo intervenire nella materia, se non al livello consultivo nell'ambito della stessa ICANN (c'è già un'apposita struttura presso la Presidenza del Consiglio).
Art. 2 (Divieti di registrazione dei nomi a dominio) 1. E' vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a:
a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;
b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati;
c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione;
d) nomi di comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;
e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d).
2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:
a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti;
b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare. 4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo
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