Il diritto all'immagine fra codice civile e constituzione

AutorLorenzo Mezzasoma
CargoProfessore di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Perugia e Presidente del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori
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Ver Nota1

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Nell’ordinamento italiano il diritto all’immagine rappresenta una delle espressioni del diritto alla riservatezza2, che garantisce ad ogni individuo uno spazio di riserbo relativamente a tutte quelle caratteristiche della propria personalità che non intende divulgare a terzi. Il diritto alla riservatezza, pertanto, esprime la legittima aspettativa di ciascun individuo di non essere oggetto di interferenze da parte di terze persone circa quelle caratteristiche personali, intime ed interiori che compongono la propria personalità3. In sintesi, dunque, tale diritto si identifica con il termine privacy. In generale, il diritto alla riservatezza non comporta soltanto la pretesa - passiva - di evitare che terzi si intromettano nella sfera personale dell’individuo, ma anche quella -attiva - di gestire in piena autonomia la propria personalità aprendo gli spazi di intimità esclusivamente a determinati soggetti dallo stesso eventualmente individuati4.

Appare evidente, dunque, la rilevanza attuale delle problematiche connesse alla riservatezza dell’individuo soprattutto in relazione all’evoluzione tecnologica che espone i soggetti, in maniera sempre più frequente, all’intrusione nella sfera della

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riservatezza sotto le molteplici sfaccettature in cui essa si compone5. In un momento storico come l’attuale in cui la socialità della vita sembra aver sopraffatto l’individualità della persona è, dunque, necessario garantire ad ogni individuo il proprio spazio privato e di intimità che ne configura il lato più interiore.

Il diritto all’immagine, nonostante sia spesso connesso alla tutela dell’onore del soggetto rappresentato6, con il passare del tempo tende ad emanciparsi dalla tutela della reputazione dell’individuo effigiato per assumere le autonome sembianze di un diritto della personalità - tutelabile a prescindere dalla lesione dell’onore - quale garanzia della propria sfera di riservatezza7. Esso, infatti, rientra a pieno titolo tra i diritti della personalità tutelati dall’ordinamento non perché correlati ad altri interessi rilevanti8, ma in quanto è esso stesso un interesse personale rilevante, incidendo direttamente sullo sviluppo della personalità dell’individuo9.

Tale impostazione del diritto all’immagine è, quindi, il frutto di una evoluzione della dottrina civilistica che non è più ancorata alla tutela delle situazioni giuridiche meramente patrimoniali ma è, invece, proiettata anche verso la tutela delle situazioni giuridiche esistenziali10la cui lesione, quindi, non rileva soltanto ove dalla stessa derivi la frustrazione di un interesse patrimoniale11. Nella categoria delle situazioni giuridiche esistenziali, infatti, si identificano i c.dd. diritti della personalità che raccolgono tutte

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quelle situazioni giuridiche soggettive che attengono allo sviluppo esistenziale della persona tutelandone gli aspetti più intimi e rilevanti del suo essere uomo12.

In tale ottica, ci si allontana decisamente da quelle impostazioni che volevano la personalità dell’individuo quale elemento tutelato solo dal diritto pubblico - in particolare dal diritto penale - per ribadire come, a fianco di queste, vadano parimenti analizzate le tutele del bene sotto il profilo civilistico13.

  1. Va segnalato, in primis, che l’analisi delle situazioni soggettive caratterizzate da contorni estremamente sfumati - qual è il diritto all’immagine - appare di particolare difficoltà determinando il sorgere di ricostruzioni diverse e spesso tra loro antitetiche14.

    Così, una parte minoritaria della dottrina, basandosi su un’oggettivizzazione del diritto all’immagine che si concretizzerebbe nella previsione di un diritto del soggetto effigiato sul proprio ritratto (o, in generale, sulla propria immagine ritratta), è giunta persino a negare che il diritto all’immagine potesse essere annoverato fra i diritti della personalità. Secondo tale ricostruzione, dunque, l’oggetto del diritto all’immagine sarebbe il ritratto in sé, determinando tante lesioni del diritto all’immagine quanti sono i ritratti illegittimamente riprodotti15.

    Largamente dominante in dottrina, però, è la posizione di quanti, pur con molteplici sfaccettature, riconducono il diritto all’immagine all’interno dei diritti della personalità16. In questa evoluzione si scorge chiaramente la convinzione di considerare il diritto all’immagine quale uno dei possibili modi di essere della personalità individuale, cioè «un’espressione concreta, forse la più appariscente, della

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    personalità»17e, come tale, rappresentativa di un bene di primaria importanza da tutelare.

    Il diritto all’immagine, benché non trovi un esplicito riferimento a livello costituzionale, ne assume pari valenza, e conseguentemente, piena tutela giuridica, in virtù dell’art. 2 cost. che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, tutela la persona in tutte le molteplici modalità attraverso cui la stessa si esplica18. Ne deriva che l’analisi delle situazioni giuridiche soggettive deve essere necessariamente compiuta, come evidenziato da autorevole dottrina, alla luce dell’ordinamento complessivamente inteso19e, in particolare, della rilevanza che assume all’interno di questo l’art. 2 cost.20. Tale disposizione, valorizzata sotto il profilo sistematico quale norma cardine dell’ordinamento costituzionale21, porta a concepire sotto un diverso profilo i diritti della personalità. Infatti, se si aderisce alla prestigiosa opinione di chi considera tale disposizione quale norma immediatamente precettiva22, si deve sicuramente riconoscere che l’art. 2 cost. esprimendo il principio della piena ed integrale tutela della persona umana23, ha portata generale. Così inteso, l’art. 2 cost. non ha una finalità meramente programmatica e riassuntiva ma, al contrario, dopo aver proclamato la centralità della tutela della persona all’interno del nostro ordinamento, amplia il novero dei diritti della personalità a tutte le situazioni giuridiche soggettive -anche a quelle atipiche - che consentano un pieno ed integrale sviluppo della persona umana24. Si superara, dunque, l’opinione di quanti assegnano all’art. 2 cost. un valore

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    meramente programmatico25. Secondo tale ultima ricostruzione, infatti, la disposizione menzionata rappresenterebbe una dichiarazione di intenti da parte dell’ordinamento che, a livello pratico, riassumerebbe tutti i diritti della personalità espressamente e specificamente disciplinati dai successivi articoli della Costituzione26.

    Di converso, la necessità di ricostruire in chiave unitaria i diritti della personalità da un lato e l’esigenza di dare una lettura dell’art. 2 cost. conforme al volere del costituente dall’altro lato impone di considerare tale norma quale espressione del principio personalista che proietta l’intero ordinamento verso l’obiettivo primario di tutelare l’individuo in tutte le espressioni della sua personalità. Ed è soltanto attraverso tale interpretazione dell’art. 2 cost. che il diritto all’immagine - di per sé non espressamente menzionato da alcuna disposizione costituzionale - assume il rango di diritto della personalità pienamente riconosciuto e tutelato dall’ordinamento.

  2. La rilevanza costituzionale assunta dal diritto all’immagine non deve far pensare, però, che lo stesso fosse privo di tutele nella legislazione ordinaria. L’esigenza della persona a rimanere estranea ad incursioni nella propria sfera privata trova, infatti, una sua espressa enunciazione all’art. 10 del codice civile del 1942.

    Dalla normativa codicistica emerge la rilevanza della riservatezza dell’immagine da intendersi quale proiezione esteriore dell’individuo all’interno della società, come elemento che esprime aspetti intimi e direttamente connessi alla personalità del soggetto titolare dell’immagine diffusa27. In questo senso, quindi, il diritto all’immagine, ovvero il diritto di vietare a terzi la sua diffusione, si riferisce a qualunque tipologia di

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    immagine purché attraverso questa vengano ad essere espressi elementi essenziali caratterizzanti la persona stessa e che, contestualmente, li renda attribuibile ad uno specifico individuo28.

    Per ragioni di completezza, si deve precisare brevemente che, oltre alla disciplina codicistica, il diritto all’immagine è tutelato anche dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d’autore)29. Tale disposizione, da un lato vieta che il ritratto di una persona possa essere riprodotto o messo in commercio senza il consenso di quest’ultima30e, dall’altro, prevede dei limiti a tale divieto, quali: notorietà o carica pubblica ricoperta dal soggetto ritratto; esigenze di polizia; scopi scientifici, didattici o culturali; o tutti i casi in cui la riproduzione esponga fatti o cerimonie di interesse pubblico31.

    Nonostante le due norme menzionate facciano riferimento l’una all’«immagine» e l’altra al «ritratto», la dottrina è concorde nel ritenere che entrambe le disposizioni si riferiscano alla tutela del medesimo bene e, dunque, i due termini (immagine e ritratto) devono essere intesi quali sinonimi32.

    Va segnalato, in primo luogo, che appare del tutto indifferente la modalità tecnica attraverso cui il diritto all’immagine viene ad essere leso, potendosi trattare sia di un ritratto in senso stretto sia, più comunemente, di qualsiasi forma di raffigurazione dell’individuo (fotografia, pellicola cinematografica, ripresa digitale, scena teatrale, caricatura ecc.)33. Di contro, però, si è affermato come non concretizzino violazioni del diritto all’immagine le rappresentazioni rientranti nel c.d. ritratto morale che include al suo interno tutte quelle raffigurazioni letterarie dell’intera vita di un soggetto o di

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    singoli episodi di essa. Quest’ultime, infatti, non riguardando la descrizione fisica di un individuo, non rientrano nell’oggetto di tutela del diritto all’immagine, potendo semmai essere considerate lesive del diritto all’onore ed alla reputazione personale34.

    Inoltre si...

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