La cittadinanza romana erga omnes. Una nuova analisi ragionata di un provvedimento discusso

AutorDaniele Mattiangeli
Páginas255-274
LA CITTADINANZA ROMA NA ERGA OMNES.
UNA NUOVA ANALISI R AGIONATA
DI UN PROVVED IMENTO D ISCUSSO
Daniele MATTIANGELI
Universidad de Salzburgo
SOMMARIO: I. PROBLEMATICA GENERALE.—II. IL PAPIRO DI GIESSEN N.° 40
E LE TESTIMONIANZE DI CASSIO DIONE E ULPIANO.—III. LO SCARSO
INTERESSE DEI CONTEMP ORANEI E GLI «ERRORI» DI GIUSTINI ANO E
AURELIO VI TTORE.—IV. UNA NUOVA TEORIA STORICO-E VOLUZIONIS-
TICA DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ROMANA «ERGA
OMNES».—V. UNA CONCLUSION E PROBLEMATICA DELL’ARGOMENTO.
RIASSUNTO: La Concessio ne della cittadinanza romana erga omnes segna un
punto di svolta nell’ordinamen to giuridico romano. Tutti gli abitanti, infatti,
divengono cittadini romani tramite un solo pro vvedimento. L’immediate zza
di ques to provvedimento e anche la sua e manazione da parte dell’imp eratore
Caracalla lasciano però nascere diversi dubbi. I pr incipali document i che tes-
timoniano l ’emanazione di quest o provvedimento (Pa piro di Giessen n° 4 0, 1,
Cassio Dione, Ulpiano, Aurelio Vittore, Giustin iano) sono, infatti, n on sempre
chiari ed a f dabili. Il papiro di Giesse n presenta numerosi «punti oscuri», d o-
vuti alle molte lacune del papiro stesso. Anche la attribuzione di questo provv e-
dimento a Cara calla non è del tutto c erta. Inoltre gli altri testi, tra cui quello di
Cassio Dione s ulla motivazione « scale» della constitutio e quello di Ulpiano,
usati per ricostruire il papiro, lasciano a loro volta dubbi e fanno n ascere altri
problemi. L e testimonianze di Aurelio Vittore e Giustin iano gettano poi ancor
più ombra su questo provvedimento cambiando il nome dell’imperatore che
lo avreb be emanato. Anch e la stessa categoria dei dediticii, che s arebbe stata
esclusa da questo pro vvedimento, è dif cile da de nire e da inquad rare. Si
potrebbe pe nsare a questo pr ovvedimento come a lla ne d i un lungo proces so
giuridico-so ciale di «roman izzazione» degli abitanti dell’im pero iniziato a nni
prima e uf cializza to dal provvedim ento di Caracalla . Ma nonostante ciò i
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problemi che nascono dal la Costitutio Antoniniana restano aperti e di d iffcile
risoluzione.
PAROLE CHIAVE: Diritto romano, cittadinanza, Caracalla, Constitutio Antoniniana,
dediticii, peregrini, papiro di Giessen, Marco Aurelio, latini Iuniani, latini Aeliani.
ABSTRACT: The concessio n of the Roman citizenship erga omnes marks a
turning point in the Roman legal system. Thanks to a single provision everyone
became a Roman citizen. Some doubts raise about this measure by t he emperor
Caracalla. The main documents that testify the issuing of this measure (Papyrus
Giessen n. 40, 1, Cassio Dio, Ulpiano, Aurelio Victor, Justinian) are not always
clear an d reliable. The Giessen Papy rus has many open issues due to the fact
that it has many gaps. Even the att ribution of this measure to C aracalla is not
completely certain. Besides, the rest of the texts used for the reconstruction of
the papyrus, like the one by Cassio Dio on the “ scal purpose” of the constitutio
and the one by Ulpiano lead both to doubts and new problems. The testimonies
of Aurelio Victor and Justinian project even m ore shadow on this measure by
changing the name of t he emperor issuing it. Then the category of the dediticii,
excluded by the constitutio, is d if cult to de ne and to circumscribe. These
facts cou ld lead us t o think of this measure as the conclusio n of a long social
and juridical pro cess of Romanisation of the in habitants of the Roman Empire,
which init iated years before and has been o f cialised by Caracalla’s measur e.
Nevertheless , the p roblems that arise fro m the co nstitutio ant oniania remain
open and d if cult to resolve.
KEYWORDS: Roman law, citizenship, Carac alla, Constitutio Antoniniana,
dediticii, peregrini, Giessen papyrus, Marcus Aurelius, latini Iuniani, latini
Aeliani.
I. PROBLEMATICA GENER ALE
L’anno 212 d.C. è la data che tradizionalmente gli studiosi romanisti
indicano per l’attribuzione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti
dell’impero1. Sembra, infatti, che in quell’anno l’imperatore Antonino
Caracalla emise un provvedimento (noto anche come constitutio Anto-
niniana) in cui era contenuta una concessione generale della cittadinan-
za romana a tutti gli abitanti dell’impero che ne erano ancora sprovvisti,
ovvero coloro che erano ancora considerati peregrini2. Gli unici abitanti
che ne sembravano essere esclusi, stando alle fonti3, erano i peregrini
dediticii4, e probabilmente i latini Aeliani e Iuniani. L’esclusione di
1 Ovviamente con alcun e eccezioni come quell e dei pe regrini dediticii e forse dei lati ni
Aeliani e I uniani. Vid. in general e V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di di ritto romano, XIV, Na poli,
Jovene, 198 4, pp. 55 ss.
2 Vid. S. PEROZZI y L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Istituzioni di diritto romano I, Rom a, Il Cigno
edizioni ,2 002, pp. 521-522.
3 Le fonti pres e in considerazione sono essenzialmente il Papir o di Giessen 40 n.° 1, e per
paragone Cassio Dione 78,9,4; Ulpiano Ad Edictum 22 (in D. 1,5,7); Aurelio Vittor e Liber de
Caesaribus 16,12; Codice di Giustiniano 7,6,6,1 ; 7,15,2.
4 A dire il vero nel testo del p apiro si parla esclusivamente d i un’esclusione per i peregrini
deditici (in greco - IJijIJijķłķĸ ķǭĻ Edizio ne Mayer) e non si fa alcun accenno ai latini Iuniani ed
Aeliani. Ma autori come Arangio - Ruiz e Sasse rite ngono che entrambe le categorie ne fossero

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