Autonomia ed ugualianza. Possono le regioni 'fare' la differenza?

AutorGianmario Demuro
Cargo del AutorProfessore Ordinario di Diritto Costituzionale. Universidad de Cagliari
Páginas55-61

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I Specialità e differenziazione

La specialità vive della differenziazione, essa si è infatti da sempre espressa mediante strumenti derogatori rispetto ad un testo, quello costituzionale. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti perché la disuguaglianza è costituzionalmente accettabile a condizione che venga posta da una fonte idonea a cambiare la Costituzione. Solamente una norma di rango costituzionale può garantire che la disuguaglianza sia il frutto di una differenziazione ragionevole. Le regole che derogano all’eguaglianza devono, infatti, essere ragionevoli, ossia devono essere fondate su finalità che l’ordinamento riconosca come meritevoli di essere differenziate. La specialità come giustificazione alla differenza pre-esiste al riconoscimento da parte delle regole costituzionali. Facendo un parallelo con la tutela dei diritti fondamentali anche i diritti preesistono al loro riconoscimento e dunque il testo costituzionale si limita a riconoscerla e a garantirla. A sessant’anni dall’entrata in vigore degli statuti speciali la specialità in essi declinata è ancora attuale? A chi spetta oggi riconoscere e garantire le Comunità che si percepiscono come differenti? La specialità dei vecchi statuti è oggi ancora accettabile?

La stato in cui versa la specialità oggi mette seriamente in crisi le giustificazioni storiche, economiche e linguistiche che hanno reso costituzionalmente accettabile la specialità in passato.85A dieci anni di distanza dalla riforma del Titolo V si assiste, infatti, ad una sistematica assenza delle Regioni speciali nell’adempiere al dovere (costituzionale) di darsi nuovi statuti e, quindi, di dare senso alla loro specialità intesa come differenza. A ciò si aggiunga che il meccanismo dell’adeguamento automatico alla maggiore autonomia concessa alle Regioni a Statuto ordinario (dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del

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2001) ha funzionato in modo intermittente, aumentando in maniera esponenziale la separatezza delle Regioni speciali all’interno di un sistema di autonomia dove cresce l‘incertezza nell‘applicazione di regole ormai vecchie86In questo contesto le Regioni a Statuto ordinario considerano ormai irragionevole la quantità di trasferimenti dal centro verso le Regioni speciali. L’incertezza è talmente diffusa che porta a domandarsi se non sia, in realtà, voluta dalle regioni speciali per mantenere quello che è da alcuni è considerato un privilegio finanziario.87

Abbiamo una serie di evidenze che ci inducono a ritenere necessario superare l’attuale stallo. La prima evidenza è l’assoluta frammentarietà nella approvazione di nuovi Statuti e, di conseguenza, la mancata possibilità di verificare se le Regioni a Statuto speciale hanno dato seguito alle prerogative che consentivano loro di valorizzare la differenza. Inoltre la possibilità di darsi un forma organizzativa costruita sulla propria specialità ha oscillato infatti tra la approvazione di singole leggi statutarie (ad esempio Friuli-Venezia Giulia) e l’abbandono di leggi statutarie che, anche se per un breve periodo, sono state in vigore (si veda il caso della Sardegna). Manca ad oggi una prospettiva di valorizzazione dell’autonomia speciale collegata alla approvazione delle leggi statutarie. Tali strumenti avrebbero dovuto, nelle intenzioni del legislatore, porre le Regioni speciali nelle condizioni di realizzare in concreto la riforma della forma di governo e, di conseguenza, le ragioni speciali di differenziazione. Ciò non è accaduto e le regioni speciali si sono limitate a mantenere il modello ad elezione a suffragio diretto e immediato del Presidente della Regione. Detto in estrema sintesi in Italia gli Statuti speciali hanno reso possibile l’autonomia di cinque regioni. Il fondamento costituzionale è stato riconfermato anche nel 2001 in considerazione della giustificazione costituzionale della differenza. I motivi linguistici e di ritardo economico unito alle antiche autonomie hanno ancora un significato e vivono nonostante un apparente paradosso. Gli statuti speciali non sono cambiati. L’insieme delle fonti normative hanno mantenuto l’impianto della specialità.

II Specialità e Repubblica delle autonomie

Il primo tema che intendo affrontare è quello relativo al significato della autonomia speciale nel contesto dell’articolo 114 della Costituzione. Ovvero come riesce a convivere la specialità con la...

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