Bilingüismo e accesso allá magistratura in trentino-alto adige

AutorRoberto Scarciglia
CargoBorsista Erasmus nell'Universita di Barcellona
Páginas173-186

    Questo lavoro é stato preséntate ndl'anno 1990, come ricerca nel Corso di Dotco-rato su Principi á'igualtat i nonnalització lingüistica a cura di J. Vernet, professore titolare di Diritto costituzionale nell'Universitá di Barcellona.

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1. Premessa: bilingüismo e buon andamento degli uffici

L'accesso alia funzione pubblica nella Regione Trentino-Alto Adige é regolato principalmente dagli articoli 89 e seguenti del Testo Único del-le leggi sullo Statuto speciale di autonomía, approvato con dPR 31 agosto 1972, n. 670, nonche da numerosi articoli del dPR 26 luglio 1976, come modificato dal successivo dPR 29 aprile 1982, n. 327.

Le disposizioni in materia di bilingüismo costituiscono una delle pecu-liarita -se non la piú riíevante- della normativa sul pubblico impiego nella Regione, in quanto -come e stato ossevato-, nei paesi che rico-noscono e tutelano giuridicamente le minoranze linguistiche, «esiste un rapporto diretto e molto stretto tra il regime giuridico dell'uso delle lin-gue conseguente a tale riconoscimento e i criteri di selezione dei pubblici impiegati nelle diverse amministrazioni».1

Tale diretta relazione rappresenta non solo un modo di tutelare la minoranze linguistiche e di attuare il principio riconosciuto dall'art. 6 della Costituzione, ma anche di garantiré al contempo, il buon andamento degli uffici pubblici, che un'altra norma costituzionale -l'art. 97-tutela.

La duplice fínalita é fácilmente spiegabile, se si considera che l'Ammi-nistrazione pubblica deve confrontarsi con istanze di partecipazione sem-pre piü incisive e con la necessita di fornire servizi di crescente qualita ai cittadini ed, inoltre, la dimensione dell'azione amministrativa, nei pae-

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si plurilingui, è strettamente legata «alia competenza lingüística di chi pro-duce o eroga i servizi stessi».2

La Corte Costituzionale, già con Sentenza 30 settembre-18 ottobre 1983, n. 3123 considerava, infatti, che la parificazione delia lingua italiana e di quella tedesca comportasse, per la Provincià di Bolzano, l'obbli-go del bilinguismo per tutti i funzionari pubblici e per coloro che eserciti-no un servizio di interesse pubblico, considerato che in questa Provincià deve porsi sullo stesso piano l'obbligo del cittadino di lingua tedesca di conoscere la lingua italiana e, viceversa, dei cittadini di lingua italiana di conoscere quella tedesca, «nell'esercizio e per l'esercizio di quelle pub-bliche funzioni e di quei servizi di pubblico interesse».

Come ha sottolineato la Corte, nella sentenza citata, «la parificazione delle lingue non rappresenta soltanto un modo di tutela di una minoranza linguistica... ma esprime il riconoscimento di una tale situazione dí fatto e del dovere di ogni cittadino, quale che sia la sua madre lingua».

Da ciò deriva l'importantissima conseguenza che ogni cittadino abbia il dovere di comunicaré nel miglior modo possibile con tutti gli altri cittadini, qualora eserciti pubbliche funzioni o presti servizio di pubblico interesse, rivelandosi il suo comportamento anche efficace, oltrechè efficien-te, qualora comprenda pienamente le istanze, le aspettative, le richieste dei cittadini.

Ed, inoltre, il precetto, avendo come destinatari i cittadini italiani di lingua madre italiana e tedesca, realizza il principio di eguaglianza, in at-tuazione del principio di cui all'art. 6 delia Costituzione.

Seppure, vi siano pronunce di contrario avviso,4 che considerano le norme sui bilinguismo come poste a tutela di una minoranza ètnica e linguistica, piú che a tutela di un interesse proprio dello Stato amministra-zione, deve ritenersi che tali norme seguano un doppio binario: da una parte garantiscono, infatti, la tutela di situazioni fattuali, dalTaltra le mi-noranze linguistiche in quanto tali.5

In aderenza ai principi sopra specificati, la stessa Corte, con sentenza

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11-19 maggio 1988, n. 555,6 ha precisato che le competenze in matèria di stabilità del personale in servizio nei ruoü locali anche nelle eccezionali ipotesi di trasferimento del personale stesso nella Provincià di Trento, non possano venire derogate.7

Pertanto, eventuali provvedimenti delia pubblica amministrazione che ledessero tale competenza -e, di conseguenza, i principi sui bilinguis-mo-sarebbero certamente viziati e assoggettati a tutela in sede giurisdi-zionale amministrativa.

Conformemente alia prevalente dottrina,8 va, poi, ulteriormente ri-levato che il riconoscimento dei due diversi profili, cui si é fatto cenno e che caratterízza la norme sui bilinguismo, viene effettuato per attribuire alia norma stessa il carattere di inderogabilità, che, in buona sostanza, non consentirebbe alia pubblica amministrazione «alcun margine discre-zionale nelle modalítà attraverso cui si realizza l'esigenza di buon anda-mento garantito dall'art. 97 delia Costituzione».

Considerando, infine, che questa norma si rivolge prevalentemente al legislatore, appare chiaro il motivo per cui la Corte Costituzionale nella sentenza 8-28 luglio 1988, n. 927,9 oltreché sottolineare l'obbligo del ris-petto delle regole del bilinguismo, evidenzia l'esigenza di non ritardare ulteriormente la definizione normativa dei ruoli per assicurare il rispetto puntuale delle garanzie statutarie in matèria.

2. Requisiti per l'accesso allà magistratura ordinària in Trentino-Alto Adige: l'appartenenza ad uno dei tre gruppi etnici dellà regione

L'accesso alia magistratura ordinària, avviene in Itàlia, quasi esclusi-vamente mediante il concorso per uditore giudiziario, anche se sono for-malmente previsti altri mezzi di reclutamento.10

Alle norme generalmente dettate per l'accesso, fa eccezione il caso delia Provincià di Bolzano, per la quale non solo viene bandito un concorso riservato, ma vengono richiesti nel bando di concorso due ulteriori requi-

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siti, rispetto ad analoghi concorsi banditi a livello nazionale: é necessario che l'aspirante sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei tre gruppi etnici di lingua tedesca, italiana e ladina delia regione e, inoltre, sia in possesso -o in attesa del rilascio- dell'attestato di conoscenza delle lin-gue italiana e tedesca, previsto dall'art. 5 del dPR 26 luglio 1976, n. 752.

Entrambi i requisiti vengono verificati sulla base di successivi inequi-voci accertamenti o in base alia produzione di cerificati.

Per quanti riguarda il primo requisito, e cioè la dichiarazione di appar-tenenza al gruppo linguistico,11 sembrano opportune alcune considera-zioni.

In primo luogo, va rilevato che la mancata appartenenza ad uno dei tre gruppi etnici di lingua tedesca, italiana e ladina delia Regione Trenri-no-Alto Adige costituisce causa di esclusione del concorso.

La dichiarazione di appartenenza ad un gruppo etnico, rispetco ad un altro, non è priva di significato se si pensa che, ai sensi dell'art. 89 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, i posti dei ruoli degli uffi-ci dell'amministrazione statale e delia magistratura, situati in Provincià di Bolzano, vengono riservati a cittadini appartenenti ai tre diversi gruppi linguistici, proporzionalmente alia loro consistenza accertata in occasione dell'ultimo censimento ufficiale delia popolazione.

Si tratta di una ripartizione ispirata al principio delia c.d. «proporzio-nale ètnica»,12 atta a garantiré alle minoranze linguistiche l'accesso ai pubblici uffici, in condizione di parità rispetto agli altri cittadini e, a se-guito dí tale ripartizione, si verifica che «qualora la regola sia applicata in un ambito territoriale nel quale la minoranza costituisca la maggioranza delia popolazione residente, la minoranza stessa riesca a controllare gli uffici pubblici situati dove risiede».13

Tuttavia, proprio in ordine alia determinazione proporzionale dei diversi gruppi etnici presenti nella Regione, numerosi problemi si sono pos-ti in occasione deU'ultimo censimento del 1981.14

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L'Istituto Centrale di Statistica rivela, infatti, che accanto ai tre grup-pi previsti dallo Statuto di autonomia delia Regione Trentino-Alto Adige vi sarebbe un altro gruppo, costituito da coloro che dichiarano di apparte-nere ad un gruppo diverso da quelli tedesco, italiano e ladino.

Inoltre, come è stato rilevato,15 si pone il problema delle implicazio-ni giuridiche che la dichiarazione di appartenenza comporta, rispetto alia veridicità delle dichiarazioni e alia reale consistenza dei gruppi linguistici.

Appare evidente che laddove il bando di concorso preveda ad esempio sette posti di uditore giudiziario e li ripartisca, riservandone quattro al gruppo etnico di lingua tedesca, due a quello di lingua italiana ed uno per quello di lingua ladina,16 possa ritenersi piu vantaggioso per l'aspi-rante dichiarare nella domanda di concorso di appartenere al gruppo etnico di lingua tedesca, per vedere raddoppiate le sue possibilità di risultare vincitore del concorso medesimo.

La dichiarazione non sarebbe verificabile, giacché ai sensi delí art. 19 del RDL n, 1285 del 1929 e dei principi generaii che regolano i censimen-ti, non è consentito l'uso individuale di notizie acquisite in quella sede.

Ulteriori dubbi venivano posti dalla dottrina in relazione alia irrevo-cabilità delia dichiarazione per tutto il periodo del decennio, come anche nel caso di matrimoni misti, circa l'appartenenza dei figli minori.

In ogni caso il Consiglio di Stato, con la decisione 7 giugno 1984,17 dichiarava legittimo il Regolamento di esecuzione del 12° Censimento ge-nerale delia popolazione, di cui al dPR 28 settembre 1981, pur in assenza di una specifica previsione per i cittadini residenti in Sudtirolo apparten-nenti al gruppo c.d, «mistilingue» o ad altro gruppo diverso dal tedesco, italiano e ladino.

A definiré, parzialmente, questi interrogativi interveniva il dPR 3 aprile 1985, n. 108, il quale nel dettare disposizioni in matèria di censimento, ampliava l'originario contenuto del·l'art. 18 del dPR 752 del 1976, anche con riferimento alia dichiarazione relativa a minori, figli di genitori ap-partenenti a gruppi linguistici diversi, ma soprattutto prevedeva all'art. 2 la facoltà di rettificare entro sei mesi dall'entrata in vigore del dPR la dichiarazione resa, ma soprattutto di rendere la medesima dichiarazione in caso di comportamento omissivo.

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Restava, tuttavia, irrisolto il problema dei mistilingue e il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, con decisione delia Sezione IV, in data 7 agosto 1987, evidenziava l'obbligo di provvedere, da parte del Governo, all'emanazione di norme regolamentari, che consentissero la ripetizione delle operazioni di censimento per coioro che nel 1981 non tresero la prescritta dichiarazione non essendo prevista la appartenenza al gruppo «misto» in quanto mistilingui o ad «altro gruppo» in quanto alloglotti.

Questo ed altri ptroblemi legati alia dichiarazione di appartenenza ne-cessitano, tuttavia, di una soluzione legislativa maggiormente adequata, che, secondo dottrina autorevole «tocchera alio Stato dettare non sem-brando che la Regione e la Provincià di Bolzano possano farvi fronte uti-lizzando soltanto i poteri attribuiti loro dagli artt. 13, 14, 15 delia legge 11 marzo 1972, n. 11818 e, in ogni caso, si riproporranno in occasione del prossimi censimento del 1991, per il quale è già iniziata l'attività preparatòria.

In ordine, poi, alia proporzionale ètnica va ulteriormente sottolineato che anche di recente la Corte Costituzionale, con Sentenza 13-29 dicembre 1989, n. 585,19 ha affrontato il tema, proprio in relazione alle modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari delia Provincià di bolzano, avvenute a seguito del dPR 4 febbraio 1989.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Autònoma, il decreto impugnato essendo stato emanato senza rispettare la procedura di cui all'art. 107 dello Statuto speciale, che prescrive, a tutela delle mino-ranze linguistiche, la prèvia consultazione delia apposita Commissione pa-ritetica, violerebbe gli artt. 89, 100, 107 dello Statuto medesimo, nonché gli artt. 33, 34 e la tabella 23 de dPR n. 752 del 1976.

Di conseguenza, non sarebbe rispettato il principio consistente nella riserva ai cittadini appartenenü ai diversi gruppi linguistici dei posti di ruolo del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi uffici nella Provincià: nel caso di specie veniva disposto l'inserimento nelle piante organiche di cinquè nuovi posti di magistrato del pubblico ministero ad-detti alia Pretura circondariale di Bolzano, oltreché veniva attribuito un posto di magistrato di appello in funzione di consigliere pretore dirigente,

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in luogo di un posto di magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore.

La Corte, ritenendo che le modificazioni vengono a risolversi in un potenziamento degli Uffíci delia Provincià di Bolzano, che non comprime la riserva dei posti già inseriu nelle relacive piante organiche, afferma che il rispetto del principio delia proporzionale ètnica deve essere verificato scrupolosamente in sede di copertura dei posti e, pertanto, il ricorso delia Provincià di Bolzano viene dichiarato inammissibiJe.

Questo principio già affermato dalla Corte nella Sentenza n. 927 del 1988, appare criticabile giacché il rispetto delle regole del bilinguismo, verificato in sede di copertura dei posti rischierebbe di ridursi a mera affermazione di principio, in caso di mancata partecipazione al concorso dei soggetti forniti del requisito richiesto,20 con la conseguente potenziale violazione delle esigenze di buon andamento delTamministrazione pubbli-ca che Ie norme sui bilinguismo, come sopra si è rilevato, tendono a rea-lizzare.

3. Segué: il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca

II secondo requisito per l'accesso alia carriera giudiziaria nella Provincià di Bolzano è rappresentato del possesso dell'attestato di conoscenza delle due Üngue italiana e tedesca conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del dPR 26 luglio 1976, n. 752.21

Prima di affrontare lo specifico tema, sembra opportuno sottolineare che già con il dPR 21 novembre 1951, n. 1356, veniva consentito alle amministrazioni pubbliche di prevedere una riserva di posti per i candida-ti che avessero superato, tra le prové (da prevedere come) obbligatorie, anche una prova di lingua tedesca.22

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Su questa disposizione si innesta il successivo dPR 23 maggio 1960, n, 671, in cui si prevede espressamente che «i cittadini italiani dí lingua tedesca delia Provincià di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di postí a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca», indetti ai sensi del summenzionato dPR n. 1356 del 1951 -e, quindi, con riserva di posti- «hanno facoltà, quaJora espressamente lo richieda-no, di sostenere in luogo delia prova in lingua tedesca..., tutte le prové obbligatorie di esame nella suddetta lingua», anche se devono dimostrare, mediante prova di esame, scritta e orale, la conoscenza delia lingua italiana.

II provvedimento appare di enorme importanza perché introduce per i cittadini italiani di lingua tedesca la facoltà di sostenere le prové d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

A limitaré, tuttavia, la portata delia disposizione è il suo collegamento con il precedente dPR n. 1356 del 1951: giacché, soltanto se l'Amminis-trazione prevede tra le modalità del concorso l'uso delia lingua tedesca, opera il meccanismo, sopra menzionato, che consente ai candidati di sostenere le prové in lingua tedesca.

Ulteriore previsione contenuta nel dPR d671 del 1960 è la facoltà per il Governo di disporre, in deroga, che le Ammnistrazioni dello Stato ban-discano concorsi riservati ai candidati che dimostrino di conoscere la lin-gua tedesca (art. 2).

Con l'entrata in vigore del dPR 31 agosto 1972, n. 67023, viene su-perata la facoltà discrezionale delí' Amministrazione, con l'istituzíone delia riserva a favore dei cittadini dei tre gruppi linguístici (art. 89) ed, inol-tre, vengono estese le disposizioni sulla riserva medesima e sulla riparti-zione proporzionale anche al personale delia magistratura giudicante e re-quirente.

Per quanto riguarda, invece, l'uso delia lingua tedesca, ogni dubbio viene risolto dal dPR 26 luglio 1976, n. 752, che prevede la facoltà per gli aspiranti ad assunzioni negli uffici giudiziari a sostenere le prové d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione (art. 20): la norma si applica anche ai magistrati, in virtü del rinvio di cui alTart. 39 del dPR 752 del 1976.

L'accertamento delia conoscenza delia lingua italiana e tedesca è affi-dato a una o piü commissioni nominate con decreto del Commissario di Governo, d'intesa con la Provincià (art. 3, dPR 752 del 1976).

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Per i posti riservati al gruppo linguistico ladino, la conoscenza delia lingua viene accertata da una commissione composta da due membri ap-partenenti al gruppo ladino, nominata con i criteri utilizzati per la forma-zione delle commissioni per l'esame di lingua tedesca (art. 3, dPR 327 del 1982).

L'art. 5 del dPR 29 aprile 1982, sostituendo l'art. 5 del precedente dPR 752 del 1976, chiarisce in cosa consiste l'accertamento delia conoscenza delia lingua: per l'accesso alia carriera di uditore giudiziario -che presuppone il diploma di laurea in giurisprudenza- è necessario sostene-re due prové scritte ed una orale.

Le prové scritte consistono in traduzioni di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nelTaltra lingua, in cui il candidato può consultaré un dizionario di lingua tedesca e uno di lingua italiana, mentre la prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.

L'accertamento delia conoscenza delle due lingue viene affidato ad una o piü commissioni, nominate, d'intesa con la Provincià di Bolzano, con decreto del commissario di Governo e, inoltre, tra quest'ultimo e la Provincià vengono periodicamente concordati i criteri per la valutazione delia conoscenza delle due lingue, al fine di assicurare il buon andamento del servizio e, soprattutto, garantiré il soddisfacimento delle istanze dei gruppi etnici minoritari.

Ai fini delia partecipazione agli esami di accertamento delia lingua italiana e tedesca, il cittadino non residente in Provincià di Bolzano deve rendere, ai sensi delí'art. 12 del dPR 327 del 1982, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici delia provincià stessa di-nanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato del Sindaco, ai sensi delia legge 4 gennaio 1968, n. 15.24

Per garantiré il regolare svolgimento dell'esame, le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Inoltre, per favorire il pieno possesso delia lingua italiana e di quella tedesca, vengono istituiti d'intesa tra il commissario di Governo e la Provincià, corsi di addestramento linguistico.

Va, infine, rilevato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 11-19 maggio 1988, n. 571,25 ha stabilito che la facoltà di sostenere le prové

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di esame sia nella lingua italiana che in quelia tedesca, nell'ipotesi di cui all'art. 20 del dPR n. 752 del 1976, non richiede di essere esplicitamen-te prevista in ciascun bando dí concorso, giacché si tratta di una regola incontrovertibilmente seguita e, dí conseguenza, implicitamente contenu-ta sia nella legge sia nei bandi, oggetto di impugnazione, con la conse-guenza che i candidati potevano sostenere le prové di esame nel·la lingua prescelta.

4. Uso dellà lingua negli uffici giudiziari

Dalle considerazioni fin qui esposte, appare evidente l'intenzione del legislatore statutario di garantiré alia popolazione di lingua tedesca, Iadi-na e, naturalmente, italiana la concreta possibilità di utilizzare la propria lingua in sede giudizíaria.

In proposito, già il dPP 3 gennaio 1960, n, 103, disponeva all'art. 3 che glí organi degli uffici giudiziari dovessero utilizzare la lingua tedesca nei rapporti con i cittadini appartenenti al medesimo gruppo linguisti-co, salva la redazione in lingua tedesca ed italiana, qualora non risultino elementi tali in ordine alia lingua presunta delle parti.26

Sotto il profilo concreto questa norma si traduce nei seguenti principi:

  1. Traduzione nella lingua italiana o tedesca, a richiesta del destina-tario, degli atti o documenti notificati ad istanza di parte.

  2. Uso delia lingua tedesca da parte degli uffici giudiziari (comunica-zioni di garanzia, mandati ed ordini di comparizione, mandati ed ordini di cattura, decreti di citazione a giudizio).

  3. Redazíoni dei verbali in lingua italiana e contestuale redazione anche in lingua tedesca, noché verbalizzazioni in lingua tedesca delle dichiara-zioni orali rese in lingua tedesca.

  4. Lettura del dispositivo delia sentenza anche in lingua tedesca, qua-lora I'imputato, il responsabile civile, la parte civile siano presenti e si siano serviti delia predetta lingua.

  5. Possibilità di traduzione in lingua tedesca, ove la parte ne faccia richiesta, delia motivazione delia sentenza.

Ne consegue che la violazione delle garanzie attribuite a difesa delia lingua d'origine del soggetto processuale comporta la nullità degli atti del

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processo medesimo, anche tenuto conto che il principio delia difesa rap-presenta uno dei pilastri del sistema processuale italiano.

Le garanzie fin qui evidenziate vanno applicate anche agli appartenen-ti al gruppo linguistico ladino.

5. La Sezione autònoma di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino-Alto Adige

L'attuazione delia sezione autònoma per la província di Bolzano del Tribunale Ammnistrativo Regionale del Trentino-Alto Adige,27 prevista dall'art. 90 deJlo Statuto,28 avviene, sotto il profilo formale, con il dPR 6 aprile 1984, n. 426, che contiene le norme di attuazione dello statuto especiale concernenti sia l'istituzione del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, che delia sezione autònoma di Bolzano.

Tuttavia, sono necessarie altre disposizioni per Pinsediamento del Tribunale a Trento,29 e per l'insediamento delia sezione autònoma di Bolzano.30

La composizione delia sezione autònoma di Bolzano è improntata al principio di tutela delia parità lingüística tra i due principali gruppi etnici e, di conseguenza, anche i requisiti di accesso -come, del resto, l'intero sistema- vengono parzialmente modificati.

Secondo i principi contenuti nello Statuto speciale di autonomia, agli artt. 990-93, la sezione di Bolzano viene a caratterizzarsi per le seguenti peculiarità:31

  1. I componenti delia sezione devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

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  2. La metà dei componenti delia sezione viene nominata dal consi-glio provinciale di Bolzano.

  3. I presidenti delia sezione si succedono per eguale periodo di tem-po con alternanza dei due gruppi Iinguistici.

  4. II presidente delia sezione ha voto determinante in caso di parità di voti, ad eccezione dei ricorsi avverso provvedimenti lesivi del principio di parità tra i gruppi Iinguistici.

  5. Nei giudizi di appello al Consiglio di Stato sulle decisioni delia Sezione di Bolzano fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lin-gua tedesca delia Provincià di Bolzano.

    Come appare evidente, l'ordinamento comune è stato in parte tnodifi-cato onde garantiré il principio di parità lingüística tra i principali gruppi etnici.

    Sul punto, si ritiene che la diversificazione delia sezione dí Bolzano, rispetto al sistema generale, rappresenti «una forma di tutela minoritària a carattere positivo e come tale derogatòria ed eccezionale».32

    E, del resto, «con la costituzione del Tribunale di gíustizia amminis-trativa del Trentino-AIto Adige si è finalmente realizzata la parità di tutti i cittadini nei confronti dell'accesso al giudizio»33 amministrativo, ponen-do su un piano di parità non solo gli appartenenti ai diversi gruppi Iinguistici, ma anche tutti i cittadini del Trentino-AIto Adige rispetto agli abi-tanti delle altre regioni italiane.

    Va, tuttavia, sottolineato che la Sezione Autònoma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Províncincia dí Bolzano è composta con cri-terio paritetico e non proporzionale, come accade per gli organi a compo-sizione ristretta, per i quali la regola delia proporzionalità non può venire fedelmente applicata.34

    Tale deroga è stata giustíficata con la peculiare competenza delia Se-zione, che richiede giudici particolarmente sensibili «dato che essi debbo-no valutare non solo gli aspetti formali, ma anche quelli sostanziali delle qüestioni cadute in giudizio».35

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6. Conclusioni

Dal quadro fin qui brevemente delineato emergono alcune problema-tiche non del tutto definite, la cui soluzione appare necessària per una migliore tutela delle minoranze linguistiche in matèria di accesso alia fun-zione giudizíaria.

In primo luogo, non è stato ancora definitivamente risolto il problema di quei soggetti che non dichiarano di appartenere ad uno dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco, ladino), come i «mistilingui» o i cittadini re-sidenti in Provincià di Bolzano ma appartenenti ad un gruppo etnico di-verso, e che, in base alle disposizioni di attuazione, vengono esclusi dal godimento di alcuni diritti fondamentali, e per quanto riguarda il presen-te Iavoro, dalTaccesso alia funzione giudiziaria.

Ma, nonostante sia stato espressamente previsto dal Consiglio di Stato l'obbligo di una integrazione delia disposizione di cui al dPR 542 del 1981, certamente necessària in vista delle operazioni di censimento 1991, non sembra ancora avviato a soluzione il problema delia dichiarazione dei «mistilingui» e degli appartenenti ad altri gruppi linguistici.36

È, tuttavia, auspicabile che, nel dettare le norme regolamentari di ese-cuzione del censimento 1991, il Governo provveda ad una revisione dei criteri dichiarativi di appartenenenza lingüística, adeguando la normativa di attuazione statutaria con la garanzia delia «legittima» presenza dei di-chiaranti «alloglotti» e «mistilingui».

Ulteriore problema sorge per i ladini, che, costituendo il gruppo mag-giormente minoritario, sono sfavoriti nelTaccesso ai pubblici impieghi, e in particolar modo potrebbero venire discriminati in relazione a quegli impieghi pubblici relativi a posti localizzari al di fuori delia zona conside-rata ufficialmente ladina, in cui finiscono per restaré confinati.37

Resta, inoltre, irrisolto il problema delia previsione di nuovi posti in organico, con il meccanismo delia successiva verifica, che altera le regole del bilinguismo, come puré vi sono ancora dei dubbi sulla legittimità cos-tituzionale delia diversità delia sezione di Bolzano del Tribunale Ammnis-trativo Regionale rispetto al sistema generale.

La risoluzione di questi ed altri problemi è certamente necessària per assicurare ai cittadini residenti in Provincià di Bolzano, e piü in generale

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nella Regione, non solo i'accesso alia funzione giudiziaria, ma anche l'ac-cesso al giudizio in condizioni di eguaglianza,

Si tratta di un compito certamente non facile, ma che attiene a norme di attuazione e di completamento del quadro delia «questione sudtirole-se», la cui definizione non appare piü procrastinabile da parte del Governo, tenuto, ulteriormente, secondo le indicazioni del Parlamento, anche alia revisione delle norme già emanate e rivelatesi «fonte di tensione».38

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[1] P. Carrozza, Simposi sobre criteris d'avaluació lingüística en el procés de sefec-ció de funcionaris. «La situazione attuale in Italia», in Revista de Llengua i Dret, 1989, n. 12, pag. 113.

[2] ídem, pag. 114, in cui l'A, analizza compiutamente il rapporto tra uso delle lingue e criteri di selezione lingüística.

[3] In Le Kegioni, 1984, pag. 238, con nota di A. Pizzorusso, «Ancora su competenza legislativa regionale (e provinciale) e tutela delle minoranze linguistiche».

[4] Consiglio dí Stato, sez. TV, 14 marzo 1978, n. 195, in acollüglio di Stato», 1978, I, pag. 374.

[5] Sui punto P. Cakrozza, «Bilinguismo e buon andamento degli uffici» in Le Regio-fii, 1989, pag. 1725.

[6] In Giurispnidenza Costituzionale, 1988, I, pag. 2581 e segg.

[7] Ció, per l'evidente motivo che il personaíe delia Província di Trento, operando sui territorio regionate, finirà per occuparsi anche delia Provincià di Boizano.

[8] P. Carrozza, «Bilínguismo», op. cit., pag. 1725.

[9] In Le Regiom, 1989, pag. 1716 e segg.

[10] Ad esempio, l'art. 32 dell'attuale Ordinamento giudiziario prevede la nòmina da paíte del Consiglio Superiore delia Magistratura di vice pretori onorari,

[11] Su tale problemàtica, cfr. il saggio di P. Carrozza, «La dichiarazione di appartenenza ai gruppi ünguistici nella Provincià di Bolzano», in Lc Nuove Lcggi Civiíi e Commen-tate, 1983, pag. 1137 e segg.

[12] Cfr. P. Carrozza, «La situazione attuale», op. cit., pag. 128, il quale rileva cl·ie l'istituto delia proporzkmale ètnica «costituisce una forma particolarmence intensa di ap-plicazione del piú generale principio cleU'accesso su basi di parità degli appartenenti alia minoranza alle cariche e agli uffici pubblici».

[13] P. Cakkozza, «La dichiarazione», op. cit., pag. 1139.

[14] Cfr. R. Gekminiasi, «Censimenti 1981: Minoranze e gruppi linguistici in Alto Adige», in Stato Civiíe Italiano, 1981, pag. 615 e segg,; G. Conrado, «Minoranze linguistiche nel Trentino-Alto Adige. Rilevazione e certificazione del gruppo linguistico di appartenenza», íbidem, 1979, pag. 356 e segg.

[15] P. Carrozza, «La dichiarazione», op. cit., pag. 1150.

[16] Si tratta del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 16 dicembre 1989, ampliato con successivo decreto 12 maggío 1990.

[17] Il Foro italiano, 1985, III, pag. 16.

[18] U. Pototschnig, «Trentino-Alto Adige», in Novissimo Digesto Italiana, vol XIX, pag. 681, nota 3. L'A. ravvisa, inoltre, la necessità che «in secle di censimento si accerti non soltanto ii numero e gli altri dati obiettivi relativi all'identità, ma si registri con effet-to costitutivo la volontà che i cittadini, singolarmente devono esprimere in ordine al grup-po linguistico al quale ritengono di appartenere».

[19] La sentenza è pnbblicata in Gazzetta Ufficïale-Serie speciale, 3 gennaio 1.990, pag. 29 e segg.

[20] Cosí P. Carrozza, «Bilinguismo», op. cit., pag, 1728.

[21] Per sottolineare l'importanza delia conoscenxa delle due lingue, per le finaliíà sottese a tale conoscenza, basti ricordare che, in matèria dí insegnamento, deno essere dichiarati decaduti dalla nòmina, ai sensi delia legge 20 maggio 1982, n. 270, i vincitori del concorso che non presentino Pattestato di superamento dell'esame di bilinguismo o il certificato del colloquio contemplato olPart. 17 dPR 20 gennaio 1973, n. 116 (Cfr. Con-siglio di Stato, VI Sezione, 15 aprile 1989, n. 431, in Massimario completo delia Giurispm-dcnza del Consiglio di Stato, 1989, pag. 166).

[22] La disposizione veniva prorogata di cinquè anni con effetto dal Í4 gennaio 1957 dai dPR 29 dicembre 1956, n. 1507; di altri cinquè anni dal dPR 24 gennaic 1962, n. 46, e di ulteriori cinquè anni del dPR 4 luglio 1967, n. 638, con effetto dal 16 gennaio 1967.

[23] Nel 1972 scade l'ultima proroga al dPR 21 novembre 1951, n. 1356, con la con-seguenza che i] meccanismo delia riserva ha operaro senza soluzione di continuità, con l'entrata in vigore del dPR 670 del 1972,

[24] Va ricordato che prima di autenticaré la firma del cittadino che rilascia la dichiarazione sostituciva di atto di notorietà, il segretario comunale o il funzionario incaricato avverte il dichiarante delia responsabilità cui può andare in contro in caso di dichiarazione falsa o reticente.

[25] In Le Regioni, 19S8, pag. 283 e segg.

[26] Analogamente, l'art. 100 dello Statuco speciale di autonomia recita: «I cittadini di lingua tedesca delia Provincià di Bolzano hanno facoltà di usaré la loro lingua nei rapporti con glt uffici giudiziari,»

[27] Sui punto, cfr, P. Carrozza, «Probiemi telativi all'attuazione delia sezione di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino-Alto Adige», in Le Regió-ni, 1980, pag. 941 e segg.; G. Roehrssen, «Considerazioni sui Tribunali Ammnistrativi per la Sicilià e il Trentino-Alto Adige», in Nuova Rassegna, 1977, pag. 847 e segg.; C. Talice, «II completamento del sistema di giustizia ammnistrativa. La sezione autònoma dei Tribunale di giustizia ammnistrativa del Trentino-Alto Adige», in Rivisla Amministra-tiva, 1989, pag. 854 e segg.; M. Cammelli, «La specialità delia Provincià di Trento nel suo contesto: profili istituïionali», in Le Regioni, 1988, pag. 1240 e seg.

[28] L'art. 90 del dPR 31 agosto 1972, n. 670, recita: «Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustiïia ammnistrativa con una autònoma sezione per la provincià di Bolzano, secondo l'ordinamento cbe verrà stabilito a riguardo».

[29] Con il dPR 24 marzo 1986, veniva fissata al 12 maggio 1986 la data di insedia-mento del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.

[30] La sezione autònoma di Bolzano del Tribunale Regionale Ammnistrativo, a se-guito del dPR 21 febbraio 1989, iniziava la sua attività il 20 marzo 1989.

[31] La classificazione è di C. Talice, «II comptetamento», op. cit., pag. 858 e seg.

[32] P. Carjioza, «Problemi relativí», op. cit., pag. 949. Contra G. Roehrssen, «Con-síderazioni», op. cit., pag. 852, il quale rileva che «se l'ordinamento regionale impone un adattamento del principio di eguaglianza, in quanto vuole che ogni Regione possa, entro certi limiti, adottare norme proprie e diverse, ma ció non puó mai toccare alcuni cardini essenziali dello Stato ítaliano, che è pur sempre unitario, fra l'alto anche nei settore delia giustizia».

[33] C. Talice, «II completamento», op. cit., pag. 860.

[34] U. Pototschnig, «Trentino-AIto Adige», op. cit,, pag. 682.

[35] Relazione governativa al disegno di legge costituzionale, in Attiparlamentari, Camera dei Deputatï, Va Legislatura, Documenti, stampato n. 2216, pag. 10.

[36] Cfr., in proposico, P. Cahrozza, «II Consiglio di Stato "corregge" la normativa sui censimenti linguistici in Suckirolo», in Foro italiano, 1988, III, pag. 73 e segg.

[37] Cosí P. Carrozza, «La dichiarazione», op. cit. pag, 1152,

[38] Sui punto, cfr. diffusamente P, Carrozza, «La Corte ribadisce la competenza regionale in tema di misure di tutela delle minoranze linguistiche», in Le Regioni, 1988, n. 1, pag. 184 e segg.

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