Il giuduce, fra autonomía e responsabilita

AutorD. Vincenzo Giuffre
Cargo del AutorProfessore ordinario nella Facolta di Giurisprudenza dell'Universitá di Napoli

IL GIUDICE, FRA AUTONOMÍA E RESPONSABILITA

Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 9 de mayo de 1985

Por D. Vincenzo Giuffre

Professore ordinario nella Facolta di Giurisprudenza dell'Universitá di Napoli

Nei Paesi di tradizione giuridica europea continentale, il 'giudice' incarna il 'potere giudiziario'. Sonó state mosse infinite critiche alia teoría del Montesquieu, ma gli scrittori piü recenti hanno dovuto ammettere che egli aveva in sostanza ragione: i poteri fondamentali dello Stato vanno separati a seconda che creino norme nuove, gestiscano la cosa pubblica e derimano le controversie giuridiche.

Da tale inquadramento sonó fatti derivare generalmente i seguenti corollari:

  1. ) i magistrati sonó inamovibili, sia per quanto riguarda l'impiego, sia per quanto riguarda la conservazione della sede (salvo l'esercizio di una autodichia in materia disciplinare, da parte di un órgano espresso dalla magistratura stessa, che tuttavia si presta a qualche abuso, quando le fattispecie di infrazioni disciplinari non sonó esattamente predeterminate, com'é il caso, ad es., della lesione anche non dolosa del prestigio dell'ordine giudiziario);

  2. ) i giudici sonó soggetti soltanto alia legge.

E' sufficiente tale autonomía oggi?

E' stato osservato che quelle garanzie d'indipendenza dei magistrati sonó tuttora fondate su di una preoccupazione viva negli Stati ottocenteschi, ma da gran tempo divenuta pressoché mitica: quella delle intimidazioni e dei soprusi che il potere esecutivo (grande nemico delle liberta, secondo la pubblicistica del secólo scorso) sarebbe pronto ad esercitare per torceré la coscienza del giudice secondo i propri iniqui voleri. Ma oggi il potere esecutivo -fondato su governi di coalizione, e controllato a vista dal 'quarto potere' (la stampa e gli altri mezzi di informazione)- difficilmente si attenterebbe a coartare un giudice, creando un 'martire della giustizia'.

Viceversa -é stato detto- oggi occorrerebbe prevedere garanzie contro l'assorbimento dei magistrati, per gruppi, in formazioni politiche (non é detto che si debba trattare di partiti, sicché non basterebbe vietarne l'adesione/iscrizione) o para-politiche, che potrebbero condizionare la loro autonomía o almeno serenitá di giudizio, nel senso che li indurrebbero ad esprimere ed attuare, a livello giudiziario, certe determínate impostazioni ideologiche intorno alia societá ed alia sua evoluzione. Peggio ancora, la serenitá di giudizio del singólo giudice puó essere turbata dal fascino adulatorio dei mezzi di informazione (specie la televisione) che ne esalti le decisioni anticonformiste, ergendo chi le ha pronuncíate a 'protagonista' di vicende socio-economiche delicate che soltanto il potere legiferativo, interprete della volontá popolare, puó oculatamente risolvere.

E difatti, in taluni Paesi caratterizzati da rapporti sociali piü fluidi, magmatici, e/o da mentalitá individualistiche (quale societá moderna si sottrae a tali fenomeni?), si é appunto verificato nei fatti che, da una parte, talune decisioni eclatanti appaiono improntate ad una interpretazione della legge 'progressiva' tale da soddisfare le aspettative di ben individuabili gruppi o fasce sociali; e, d'altra parte, molte decisioni sonó estemporanee escogítazioni per assurgere agli onori della cronaca.

Lasciamo da parte i casi, del tutto patologici, se veri, in cui la incriminazione, poi magari caduta, di determinati esponenti politici é sembrata una mossa per pregiudicare l'immagine di certe forze nelP imminenza di qualche consultazione elettorale. Tant'é che si é pensato, in Italia, ad es., ad un controllo dell'esercizio dell'azione pénale. Representiamoci altri casi, piü ricorrenti, nei quali le visuali personali giocano in modo meno scoperto, o addirittura meno consapevole.

La materia del diritto del lavoro é fra quelle socialmente e politicamente piü delicate: ebbene, non a caso é in questo settore che hanno fatto scalpore, ad es., sentenze che ordinavano la riassunzione di un collaboratore licenziato perché intratteneva una tresca con la moglie del datore di lavoro, presente necessariamente nel luogo dove si svolgeva l'attivitá, sulla base della motivazione che fatti meramente privati non possono influiré sulla sorte del rapporto di lavoro; oppure ordinavano ancora la riassunzione di un operaio che era ufficialmente in malattia, ma che era stato nel frattempo artefice noto della vittoria della squadra di...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR