Resumen
Il pensiero costituzionale giacobino fu caratterizzato, come è noto, dal suffragio universale maschile diretto, dal mandato molto breve dei rappresentanti, dalla designazione popolare indiretta dei membri dell'esecutivo, dalla teorizzazione del diritto di resistenza e, soprattutto, dalla partecipazione dei cittadini alla procedura legislativa attraverso la censura sulle leggi o referendum. Questo saggio analizza la funzione legislativa prevista nella costituzione giacobina, la quale, nonostante non sia mai entrata in vigore, rappresenta un tentativo significativo di costituzionalizzare l'istituto del referendum, inserito all'interno di una procedura legislativa di ispirazione democratica e rousseauiana.
Jacobin constitutional thought was based on universal suffrage, on short mandate and on direct democracy. This article analizes the legislative function provided for by the Jacobin constitution. It was an attempt to put in the constitution the referendum, in a legislative procedure based on the thought of Rousseau and on a democratic point of view. Parole chiave Costituzione giacobina - Potere legislativo - Referendum Keywords Jacobin constitution - Legislative power - ReferendumVer el contenido completo de este documento
Extracto
Aspetti del costituzionalismo giacobino. La funzione legislativa nell'Acte constitutionnel del 24 giugno 1793
Marco Fioravanti: "Ricercatore" en Historia del Derecho Medieval y Moderno en la Universidad de Roma "Tor Vergata", Facultad de Derecho, Departamento de Historia y Teoría del Derecho. Entre sus publicaciones recientes destacan: Sieyès e il jury constitutionnaire, en «Le Carte e la Storia», XI (2005), n. 1, pp. 175-188; Il fascismo dei corporativisti: Ugo Spirito, en «Giornale di storia contemporanea», IX (2006), n. 1, pp. 57-79; Le potestà normative del governo. Radici storiche in Francia e in Italia, en «Giornale di storia contemporanea», IX (2006), n. 2, pp. 5-26.
1. Il pensiero giuridico giacobino recepì, soprattutto per quanto riguardava il primato della legge e la sovranità popolare, la lezione di Jean-Jacques Rousseau1. L'influenza dell'opera del ginevrino sulla Rivoluzione francese, a partire dal 17892, fu rilevante e caratterizzò considerevolmente il dibattito costituzionale3. I sui lavori - in particolare il Contrat social, «una delle opere più cospicue e più influenti della letteratura politica e giuridica dell'occidente, e dal quale derivano in modo diretto o indiretto la maggior parte delle idee costituzionalistiche moderne»4 - furono utilizzati come riferimento teorico dai rivoluzionari francesi5 non solo per rifondare la società e l'organizzazione pubblica, ma anche per la codificazione civile, al punto che lo stesso Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807), nel corso del dibattito sull'approvazione del code civil del 1804 utilizzò ampiamente l'opera di Rousseau6. 2. In questa sede non si intende affrontare né l'idea rousseauiana della legge7, né l'apporto dottrinale di Rousseau sulle teorie giuridiche e filosofiche della Rivoluzione e la sua influenza riguardo la costituzionalizzazione di alcuni principî come quello della sovranità popolare, della supremazia del legislativo, della critica della rappresentanza. Si cercherà soltanto di evidenziare l'influenza della teoria rousseauiana sul costituzionalismo giacobino nell'Acte constitutionnel del 1793, cioè in quel testo scritto e pensato da coloro che appaiono gli interpreti più radicali del pensiero democratico8. 3. Già Gabriel Bonnot de Mably, nel 1758 aveva sviluppato, nel Des droits et des devoirs du citoyen, una teoria della cittadinanza basata sul principio della sovranità popolare e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica attraverso l'esercizio del potere legislativo. In una società libera, secondo Mably, bisognava obbedire solo alle leggi all'elaborazione delle quali aveva partecipato il popolo, ovvero il corpo dei cittadini. Una monarchia o un governo aristocratico non avrebbe garantito buone leggi, invece «dès qu'un peuple [...] se sera réservé la puissance législative, soyez sûr qu'il aura bientôt les lois les plus sages et les plus salutaires»9. Di conseguenza Mably sostenne che il potere legislativo e quello esecutivo dovevano essere separati e, soprattutto, che l'esecuzione della legge doveva essere subordinata al legislativo. I deputati sarebbero stati considerati come dei mandatari revocabili quando non avessero svolto le loro funzioni. Al di là delle assonanze con la teoria giuridica di Rousseau, è opportuno notare come tali questioni, e numerose altre come il diritto di resistenza10 o il potere costituente, sollevate da Mably, sarebbero riemerse nel corso del dibattito della Rivoluzione francese e in particolare durante la Convenzione nazionale11. 4. I verbali delle assemblee elettorali della Convenzione testimoniano che la costituzione repubblicana si sarebbe dovuta basare su un sistema rappresentativo e che il potere legislativo sarebbe stato delegato a un'assemblea di deputati. L'idea di un referendum obbligatorio per la totalità delle leggi non trovava nessun difensore12. Solo alcuni, tra i quali un membro dell'assemblea elettorale della Seine-Oise, proposero che i deputati si sforzassero di ottenere che il popolo esercitasse la sovranità non attraverso dei delegati ma direttamente13. Al contrario non c'eran...Ver el contenido completo de este documento
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Documentos citados
- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. - Artículos 25 , 39 , 65 , 67
- Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
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